di ROBERTA REFOLO
Ha riscontrato grande successo e rilevante interesse tra le imprese associate la questione legata all’ingiusta sottoposizione delle aree produttive alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).
Le imprese artigiane si sono mostrate evidentemente sensibili al problema che, non da poco tempo, viene spesso affrontato su questa rubrica.
Ed ciò non a caso, in quanto, dopo l’entrata in vigore, nello scorso 27 aprile, del decreto legislativo n. 152/06 si è aperta nuovamente una prospettiva per le imprese artigiane.
Infatti l’empasse generata dalla imposizione di una doppia tassazione delle aree produttive, una volta da parte del Comune e una altra volta da parte dello Stato, attraverso l’obbligo di smaltimento dei rifiuti speciali per mezzo di imprese private ed a proprie spese, è stato superato grazie alle novità introdotte in materia dal nuovo codice ambientale.
L’art. 198 del nuovo Codice ambientale ha chiarito finalmente che i Comuni devono adottare un esplicito provvedimento di assimilazione dei rifiuti che intendono sottoporre a tassazione; senza di esso non vi può essere sottoposizione a Tarsu.
Quanto innanzi ha permesso di vincere la presunzione in forza della quale, sino ad ora, i Comuni -risultando loro difficile l’esatta individuazione della superficie dove vengono prodotti i rifiuti speciali e nella errata convinzione che su tali aree vengono prodotti tali tipi di rifiuti- hanno ritenuto, riteniamo ingiustamente, di dover sottoporre a tassazione l’intera area.
Questa situazione ha determinato per lungo tempo una doppia imposizione che, alla luce di quanto innanzi detto, non può che apparire, a prima vista, ingiusta.
In verità, le aree destinate ad attività artigiane, anche in attuazione del nuovo testo del Codice ambientale (ma già prima), non possono essere affatto tassabili sul principio contrario che vi è la presunzione che sulle stesse non si producono rifiuti assimilabili a quelli urbani e sul presupposto che l’assimilazione, in ogni caso, debba avvenire a seguito di una comparazione dei rifiuti speciali prodotti all’interno delle aree produttive artigiane a quelli urbani senza poter essere demandata ad una mera supposizione.
In conclusione ci sentiamo di affermare che l’obiettivo che le imprese artigiane si possono prefiggere di realizzare è quello di ottenere una dichiarazione di completa esenzione delle loro aree produttive dalla Tarsu e, qualora, ne sarà possibile il recupero di tutti gli importi sin ora pagati ingiustamente a tale titolo, ovviamente nel limite della prescrizione del loro diritto.










