Le novità e gli aspetti più significativi del disegno di legge approvato per il conferimento al Governo della delega all’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro
di DOMENICO BERRITTO*
La situazione sempre più grave degli infortuni sul lavoro e delle “morti bianche” in Italia (oltre 300 i morti sul lavoro nei primi tre mesi dell’anno), salita anche alla ribalta della cronache giornalistiche nelle scorse settimane, e che ha portato a ripetuti interventi del Presidente della Repubblica di sollecito per l’approvazione di nuove e più stringenti norme di prevenzione, ha portato una notevole accelerazione nell’iter legislativo per il varo del nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, atteso ormai già da oltre due anni.
Il testo della legge delega differisce in maniera sostanziale dalla precedente bozza, in particolare ai sensi dell’art. 1 “il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
Nell’intento del Governo non c’è un testo unico mera raccolta di norme esistenti, bensì l’introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata ed il superamento di lacune significative.
Una prima novità certa sarà l’ampliamento del campo di applicazione; è prevista, infatti, l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi. Inoltre è previsto l’ampliamento delle tutele a tutti i lavoratori subordinati, nonché lavoratori “flessibili” e autonomi, o ad essi equiparati, come previsto dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del febbraio 2003. Particolare attenzione e tutela sarà riservata ad alcune categorie di lavoratori (giovani, extracomunitari, contratti di somministrazione, ecc.) e ad alcune lavorazioni particolarmente a rischio (cantieri edili, ecc.).
Nel testo della legge delega è anche prevista la “semplificazione degli adempimenti meramente formali con particolare riguardo alle piccole e medie imprese”; maggiore impulso sarà dato alle misure di finanziamento per adeguamenti tecnologici e dell’organizzazione del lavoro, sul modello dei finanziamenti erogati dall’INAIL, da rendere maggiormente efficaci e fruibili.
Tra i punti della nuova disciplina definiti “qualificanti”, vi è la riformulazione e l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale, in un’ottica di razionalizzazione .
Innanzitutto si terrà conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, questo introducendo una modulazione delle sanzioni in funzione del rischio, favorendo l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo riscontrato.
Ma l’elemento di maggiore novità a livello sanzionatorio è senz’altro l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con l’introduzione della punibilità del soggetto collettivo quale responsabile dei fatti illeciti ad esso riconducibili per azioni di soggetti che operano al loro interno.
Sono inoltre previsti interventi:
– di revisione dei requisiti e delle funzioni di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, in particolare con un rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ed un potenziamento della funzione degli Organismi Paritetici;
– di rivisitazione della modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, attraverso l’adeguamento alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni a rischio
– di razionalizzazione e coordinamento degli interventi ispettivi come uno dei punti maggiormente qualificanti, anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra i soggetti istituzionalmente a ciò deputati
– rivisitazione dell’intera materia degli appalti, migliorando l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e del coordinamento degli interventi di prevenzione, fino alla modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.