Il DM 20/01/2012, pubblicato sulla G.U. 24/01/2012, n. 19, proroga di ulteriori 120 giorni l’entrata in vigore, al 23maggio 2012, l’ esecuzione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l’effettuazione delle verifiche stesse.
Le attrezzature soggette a verifica periodiche secondo l’allegato VII del L gs. 81/2008 sono le scale aeree, ponti mobili, ponti sospesi, idroestrattori a forza centrifuga, carrelli semoventi, piattaforme autosollevanti, ascensori e montacarichi da cantieri, apparecchi di sollevamenti materiali, attrezzature/insiemi contenente fluidi, generatori di calore alimentati da combustibile solido.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 71, commi 11, 12 e 13, del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l’Inail (che ha assorbito le funzioni del soppresso Ispesl), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, che devono provvedere nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.
Decorsi inutilmente entrambi i citati termini il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici e privati di cui alla proroga sopra evidenziata.