Cambiano le procedure per l’accertamento dei requisiti di chi vuole aprire un’attività di acconciatore ed estetista. Il 14 settembre, infatti, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 147 del 6 agosto 2012 che trasferisce ai Comuni la competenza per l’accertamento dei requisiti tecnico-professionali.
Questo significa che non esiste più il vecchio “attestato di qualifica” che prima veniva rilasciato dalle CPA, una volta accertati i requisiti solitamente prima dell’apertura di un’attività. Adesso, invece, il Comune accerterà i requisiti solo in sede di deposito della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
Questo significa che, per evitare ostacoli o problemi quando l’apertura dell’attività è già avvenuta, è necessario allegare alla Scia la documentazione che attesta scrupolosamente il possesso dei requisiti.
Ricordiamo che, in generale, per l’ottenimento dell’abilitazione professionale è necessario il superamento di un esame tecnico-pratico alla fine o dello svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni (seguito da un corso di specializzazione o da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni) o da un periodo di inserimento della durata di tre anni (ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato) presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica.