L’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – (cd. Decreto Crescita) – stabilisce che le imprese con fatturato sotto i due milioni di euro possono versare l’Iva solamente dopo aver incassato il corrispettivo, già a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012.
E’ una importante novità che rappresenta una boccata d’ossigeno per quelle imprese obbligate a versare l’Iva in anticipo anche su quelle fatture ancora non saldate dai propri clienti.
Attualmente, infatti, la liquidazione dell’Iva viene calcolata in base alle fatture di vendita e di acquisto emesse o ricevute a livello mensile o trimestrale.
Quello che cambia con la nuova norma sarà la possibilità di optare per la nuova Iva per cassa, tenendo in considerazione l’imposta nel suo complesso per quanto riguarda le operazioni effettuate, al fine di computare a debito o a credito (mensile o trimestrale) solo le fatture emesse già incassate e le fatture fornitori già pagate.
Nell’eventualità che il contribuente paghi o incassi soltanto una parte del corrispettivo dell’operazione, l’imposta diventa detraibile o esigibile in base al rapporto tra il corrispettivo pagato o incassato e l’importo complessivo dell’operazione.
L’Ufficio fiscale della CLAAI – Napoli, Piazza Garibaldi n. 49 – Tel. 081/ 5544990 – è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.