Guida alle nuove regole sulla nomina del responsabile tecnico temporaneo: requisiti, tempistiche e comunicazioni obbligatorie per acconciatori ed estetisti.
Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, entrato in vigore il 20 febbraio scorso ha introdotto rilevanti novità volte a snellire gli oneri burocratici per le microimprese.
Di particolare interesse per il settore del benessere è l’art. 12, commi 3 e 4, che interviene direttamente sulle modalità di gestione del Responsabile Tecnico per le attività di acconciatore ed estetista.
L’obiettivo del legislatore è garantire la continuità operativa dell’esercizio, evitando sospensioni dell’attività in caso di impedimento temporaneo del soggetto abilitato e scongiurando così potenziali pregiudizi economici.
Il quadro normativo aggiornato
Il provvedimento apporta modifiche sostanziali a due pilastri della normativa di settore:
- Settore Estetica: modifica all’art. 3, comma 01, della Legge n. 1/1990.
- Settore Acconciatori: modifica all’art. 3, comma 5 bis, della Legge n. 174/2005.
Tali integrazioni consentono all’impresa di designare un sostituto temporaneo in possesso di requisiti semplificati rispetto alla normativa ordinaria.
Requisiti e Profili Professionali idonei
La deroga all’obbligo di possedere l’abilitazione completa rappresenta l’elemento di maggiore discontinuità. L’impresa ha la facoltà di indicare come Responsabile Tecnico Temporaneo un soggetto già inserito nell’organico aziendale, individuato tra:
- Personale dipendente;
- Familiari coadiuvanti;
- Collaboratori stabili (es. soci lavoratori).
Criteri di idoneità tecnica
Per l’esercizio della funzione in via temporanea, il soggetto designato deve comprovare:
- Esperienza professionale: un periodo di attività nel settore non inferiore a 3 anni.
- Formazione: il possesso della qualifica professionale di base (conseguita tramite corso biennale regionale).
Limiti temporali e Casistiche
La disciplina differenzia le modalità di sostituzione in base alla durata della stessa:
| Durata | Condizioni d’applicazione |
| Fino a 30 giorni | Ammessa per qualsiasi causa (ferie, permessi, impedimenti generici). |
| Da 31 a 90 giorni | Consentita esclusivamente per comprovati e documentati motivi di salute. |
Oltre il limite dei 90 giorni, o in assenza dei requisiti sopra citati, l’impresa dovrà procedere alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti di legge ordinari.
Adempimenti Amministrativi
Al fine di rendere efficace la nomina temporanea, il titolare dell’impresa è tenuto a inoltrare una comunicazione tempestiva ai seguenti organi competenti per territorio:
- SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive);
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Tale procedura garantisce la piena regolarità amministrativa dell’impresa durante il periodo di transizione, assicurando la corretta vigilanza da parte delle autorità competenti.
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