Nuove certezze e serietà per la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, verso una strategia di percorso formativo non più occasionale
di DOMENICO BERRITTO
Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 gli Accordi Stato-Regioni approvati nella seduta del 21/12/2011 e relativi alla formazione per la sicurezza prevista dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro / RSPP) e dall’art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D.Lgs. n. 81/08 smi.
Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Gli Accordi sono entrati in vigore immediatamente, il 12 gennaio 2012.
Si viene a colmare un vuoto che ha generato confusione e pressapochismo con interpretazioni e realizzazioni, più o meno serie, nella formazione dei lavoratori che hanno dato origine a titoli, corsi, durata e metodologie più differenti e, sicuramente, disomogenee fra loro.
L’applicazione delle nuove regole completa il quadro normativo avviato con l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione e, le nuove norme, nella loro struttura, ne ripercorrono l’iter metodologico e procedurale.
I differenti livelli formativi stabiliti dall’Accordo – che ha suddiviso i corsi articolandoli in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto) – confermano la flessibilità necessaria rispetto alla classificazione del rischio aziendale. Come del resto, i quatto moduli previsti in cui si articola il percorso formativo (Normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori) – pur nella differenza delle ore di formazione – sono uguali per tutti, a significare che non vi debbano essere argomenti trascurati o eliminati dalla formazione di un datore di lavoro.
L’Accordo per la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti costituisce un modello innovativo di grande rilevanza ed importanza.
Spesso si assiste a corsi che si definiscono di “informazione e formazione”. L’Accordo chiarisce che l’informazione è regolamentata dall’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e non va confusa con la formazione di cui l’Accordo definisce i percorsi.
La formazione è momento qualificante della prevenzione contro gli infortuni. Pertanto, l’Accordo prevede per tutti i lavoratori un percorso formativo articolato in due momenti. Una
formazione Generale, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori della attività economiche ed una successiva Formazione Specifica.
La Formazione Specifica, a sua volta, è articolata in corsi con ore definite per la classe di rischio in cui si presta la propria attività (rischio basso, medio ed alto).
l’Accordo precisa che si tratta della formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quella prevista dal Titolo I del decreto mentre qualora il lavoratore svolga e utilizzi attrezzature di cui agli altri Titoli del Decreto devono essere previsti ulteriori percorsi formativi. Anche l’Addestramento deve essere svolto successivamente e non cumulabile con la formazione.
Questa formazione dovrà poi essere periodicamente ripetuta.
Al termine dei percorsi formativi, previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione dovrà essere effettuata una prova di verifica, da effettuarsi con colloquio oppure test, con l’obiettivo di appurare le competenze acquisite con il percorso formativo.
Sono state approvate, negli stessi Accordi di dicembre, le disposizioni tecniche minime per quanto concerne l’applicazione della formazione distanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare viene riconosciuta la validità di questo strumento a condizione che vengano adottate modalità tecniche in grado di tracciare le attività del discente all’interno della piattaforma. Deve essere messo a disposizione un tutor ovvero un persona esperta a disposizione per il supporto nell’attività di formazione e devono essere introdotte delle prove di autovalutazione distribuite lungo il percorso, in itinere. La durata dei corsi resta la medesima.
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro, che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP, è tenuto a completare il percorso formativo previsto entro 90 giorni dalla data di avvio dell’attività.
Infine, la norma transitoria prevede, per chi abbia già frequentato corsi di formazione, conformi ai contenuti del DM. 16/01/1997, il riconoscimento della validità di tali percorsi formativi ma chiarisce la necessità di procedere comunque all’aggiornamento secondo le scadenze previste dai presenti Accordi (entro 5 anni e secondo il proprio settore Ateco di appartenenza.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.