Assegni non trasferibili di “mano in mano”. In arrivo allo sportello la “rivoluzione” antiriciclaggio che coinvolge assegni, libretti al portatore e contante.
A partire dal 30 aprile 2008 per milioni di cittadini entrano in gioco nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali, e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Cambiano tante cose: l’importo massimo consentito per i pagamenti in contante, le modalità di compilazione degli assegni, nuovi limiti per i libretti di risparmio e i titoli al portatore.
Conoscere nel dettaglio cosa cambia e come fare per adeguarsi è fondamentale per far sì che i pagamenti siano sempre più sicuri e per tutelare i cittadini che li usano da fenomeni criminosi.
Le novità più rilevanti
Attenzione e informazione sono gli ingredienti principali delle misure che scatteranno dal 30 aprile.
Le banche rilasceranno solo carnet di assegni non trasferibili.
Per chi vorrà continuare ad utilizzare assegni in forma libera, che non riportino la dicitura “non trasferibile”, sarà sufficiente fare una richiesta scritta alla propria banca e pagare un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno che poi la banca verserà allo Stato.
Che ne sarà dei vecchi libretti di assegno?
Chi ancora ne possiede potrà continuare ad usarli anche dopo il 30 aprile, purché si rispettino le nuove norme.
Andrà, quindi, obbligatoriamente indicata la clausola di non trasferibilità e rispettato il limite di 4.999 euro.
Bisognerà fare attenzione alle girate, perché se, sui nuovi assegni, non saranno accompagnate dal codice fiscale di chi le effettua, saranno nulle e l’assegno non
potrà essere riscosso.
Inoltre, gli assegni liberi potranno essere utilizzati soltanto per importi inferiori a 5.000 euro.
E’ opportuno ricordare che, dal 30 aprile in poi, da questa soglia in su scatta l’obbligo della dicitura non trasferibile.
Anche per i libretti al portatore la soglia fissata dalle nuove disposizioni non deve superare i 5.000 euro.
I libretti esistenti con saldi superiori dovranno essere estinti o dovranno essere condotti al nuovo limite, prelevando l’eccedenza. In tal caso la data per adeguarsi è fissata al 30 giugno 2009.
Le novità riguarderanno anche il trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore.
Si va dalla riduzione da 12.500 a 5.000 euro del limite massimo per effettuare trasferimenti in contante all’indicazione del divieto di spostare denaro contante o libretti di deposito bancari e postali tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiore alla somma di 5.000 euro.
Le sanzioni
Un uso non corretto degli assegni, come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile” per assegni con importi pari o superiori a 5.000 euro, può comportare sanzioni amministrative che possono arrivare dall’1% al 40% del totale dell’importo trasferito.
Previste sanzioni anche per chi non regolarizza i propri libretti al portatore entro il termine indicato dalla legge del 30 giugno 2009.
In questo caso si va incontro a sanzioni pecuniarie che variano dal 10 al 20 % del saldo del libretto.
Qualora al 30 giugno 2009 il saldo del libretto sia superiore al tetto massimo di 5.000 euro si può incorrere in una sanzione che va dal 10 al 20% del saldo stesso.