di DOMENICO BERRITTO
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012 è stato pubblicato il DL n° 57 del 12 maggio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”. Tale decreto apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e va a interessare i settori dei trasporti, portuali, marittimi e ferroviari e anche le micro e piccole imprese fino a 10 dipendenti.
Se ne è vista la necessità e la relativa entrata in vigore immediata in quanto si è venuto a creare un vuoto normativo per i settori specificati, dovuto all’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale, così come previsto dal comma 3 art. 3 del DLgs 81/08.
Il DL 57 prevede le seguenti modifiche:
· Art. 3 comma 3 D.Lgs. 81/08 diventa: “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.”
· Art. 29 comma 5 D.Lgs. 81/08 diventa: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g).”
L’art. 3 fa riferimento a una precisa data di scadenza determinata dall’art. 2 del TU, che indica 48 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico, ovvero il 15 maggio 2012. In tale data sarebbero dovute entrare in vigore le norme del D.Lgs. 81/08 anche per i settori dei trasporti, marittimo, ferroviario e portuale. La modifica dà ancora tempo per l’emanazione di decreti specifici e di una procedura standardizzata per le piccole imprese, ma di fatto non esonera anche le aziende sotto i 10 dipendenti dal mettere in atto tutte le misure per la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività come prescritto dall’art. 18, escludendo solo la necessità di redazione di un documento formale dotato di data certa.
Nei fatti alla richiesta degli Organi di controllo il Datore di lavoro dovrà poter dimostrare (secondo quanto dichiarato nell’Autocertificazione) i risultati della valutazione svolta ad esempio per quanto riguarda gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.) gli agenti chimici, ecc. e le conseguenti misure predisposte di prevenzione e protezione.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.