Confermata dall’Agenzia delle Entrate la deducibilità forfettaria delle spese di trasporto personale non documentate prevista dall’art. 66. comma 5, primo periodo del TUIR.
Per il 2015 è prevista una deduzione forfettaria pari a:
- euro 18,00 giornalieri per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore fuori del Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti (pari ad euro 6,30);
- euro 30,00 giornalieri per viaggi oltre l’ambito sopra indicato.
Le misure agevolative per gli autotrasportatori per l’anno 2015 sono state annunciate dall’Agenzia delle Entrare con il comunicato stampa del 2 luglio 2015. Queste misure agevolative sono rivolte a favorire le imprese minori che operano nel settore, indentificate dal Dipartimento delle Finanza in base alle risorse disponibili. Tali riduzioni hanno però sollevato non poco malcontento in quanto considerate non in grado di consentire alle imprese di sopravvivere ed operare correttamente sul mercato.
La misura delle agevolazioni può mutare nel corso degli anni ma dal 2008 al 2014 era rimasta sempre invariata e pari a:
- € 56,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d’imposta precedente per i trasporti effettuati dall’imprenditore all’interno della Regione e delle Regioni confinanti (35% di tale importo per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, cioè € 19,60);
- € 92,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d’imposta precedente per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Si osserva dunque una certa riduzione degli importi spettanti.
Autotrasportatori: credito d’imposta
Il comunicato stampa del 2 luglio ha inoltre precisato che le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.