Per aziende artigiane in crisi costrette a sospendere l’attività esiste una normativa che integra risorse pubbliche/private e concede indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi.
Riassumiamo tutte le varie fasi.
1) Premessa
L’art. 3, comma 17 della legge n.92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero) riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione della indennità ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi fondi di solidarietà previsti dall’arti 3, comma 4 della legge di riforma (Circolare INPS n.36 del 14/3/2013).
Il d.lgs n.22/2015 (job acts) introduce l’indennità NASPI, che sostituisce ASpI e mini ASpI (introdotti dalla riforma Fornero art. 2 L.92/2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
2) Ente Bilaterale e Fondo FSBA
Il sistema degli enti bilaterali dell’artigianato, coordinato da EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato), in virtù delle novità normative previsti dalla legge 92/2012 ha istituito, presso EBNA, l’apposito fondo FSBA.
Il nuovo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 16 dipendenti. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015, il Decreto 9 gennaio 2015, relativo al Fondo di solidarietà bilaterale – FSBA – istituito per il settore artigiano.
Con il Decreto va a regime l’attività di FSBA per il settore artigiano istituito con gli accordi del 31 ottobre e 29 novembre 2013 dalle parti datoriali Confartigianato, Casartigiani, CNA e CLAAI.
Le imprese artigiane che aderiscono all’EBAC, automaticamente senza ulteriori costi, sono iscritte al fondo FSBA.
3) Esemplificazioni di casi di sospensioni
Per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti (decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441) che possiamo così sintetizzare:
a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.
4) Beneficiari
Lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, compresi gli apprendisti, dipendenti di aziende artigiane.L’accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell’Accordo di sospensione dell’attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi bilaterali. Il diritto alle prestazioni di FESBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno dodici quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione.
Le imprese che, per qualunque ragione, dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza dei lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l’erogazione della prestazione, dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modelloF24.
5) Durata dell’idennità
La disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile che viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l’azienda ha presentato rendicontazione all’INPS, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data La sospensione effettiva del lavoratore può verificarsi in giornate non consecutive all’interno del periodo oggetto dell’accordo sindacale, la tutela può quindi essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere.
6) Adempimenti INPS ed Ente Bilaterale EBAC
ll c.4 dell’art. 19 del d.l n.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n.2/2009 e ss.mm.ii., prevede che l’INPS stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni anche tramite la costituzione di un’apposita banca dati e che l’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.
7) Erogazione dell’indennità
In data 16 gennaio 2015 è stata stipulata la convenzione tra INPS Direzione regionale Campania e l’Ente Bilaterale EBAC.
La convenzione prevede la modalità di pagamento disgiunto
L’INPS eroga l’80% dell’ ammontare dell’indennità spettante ai lavoratori i il restante 20% viene erogato dal fondo FSBA attraverso l’Ente Bilaterale EBAC.
L’INPS non erogherà prestazioni in assenza del versamento FSBA
8) Procedure
L’Azienda artigiana che intende porre in sospensione i propri dipendenti deve preventivamente chiedere un incontro alla Rappresentanza Sindacale di Bacino, anche per il tramite della Associazione artigiana a cui è iscritto o conferisce mandato, per la sottoscrizione del necessario accordo sindacale da svolgersi, di norma, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dall’avvio delle procedure sindacali.
Gli accordi sindacali di sospensione si firmano in sede Aziendale o presso la sede dell’EBAC e per essere validi, devono essere sottoscritti da almeno una delle OO.SS, da un Rappresentante Sindacale di Bacino, dal Rappresentante Legale dell’Azienda, dai Lavoratori interessati, e dall’Organizzazione Artigiana territorialmente competente, alla quale l’Azienda è iscritta o conferisca mandato
Copia dell’accordo sindacale sottoscritto dalle parti indicate dovrà essere trasmesso in via telematica, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dall’inizio della sospensione, all’EBAC (ebac.campania@pec.it).
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE, PER GLI ACCORDI SINDACALI E QUALSIASI ULTERIORE ADEMPIMENTO, LE IMPRESE ARTIGIANE POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI DELLA CLAAI – Napoli piazza Garibaldi 49 tel. 081 5544990