Diverse imprese, nell’ultimo periodo, stanno ricevendo lettere, per lo più come “sollecito di pagamento”, della RAI con allegato bollettino per il pagamento del canone speciale per la ricezione, fuori dall’ambito familiare, delle trasmissioni radiotelevisive.
La lettera fa riferimento altresì all’obbligo di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione.
Già agli inizi del corrente anno , la Rai aveva spedito a tappeto richieste di pagamento del canone di abbonamento speciale sostenendo che questo era dovuto per il semplice possesso, al di fuori dell’ambito familiare, di apparecchi quali computer collegati in rete, smartphone, tablet e ogni altro strumento indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti.
La vicenda, come si ricorderà, aveva scatenato la dura reazione della CLAAI e delle altre Associazioni di categoria e si era conclusa con il chiarimento della RAI e del Dipartimento delle Comunicazioni.
La RAI aveva precisato di “ non aver intenzione di esigere dalle aziende il pagamento dell’abbonamento speciale per il mero possesso di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi”.
Dopo il comunicato-stampa di smentita da parte della RAI, una nota del Dipartimento delle Comunicazioni aveva chiarito quando e come un apparecchio si intendeva “atto” o “adattabile” a ricevere i servizi televisivi audio/video e solo audio per i servizi radiofonici.
Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e, conseguentemente, per esso non va pagato alcun canone TV.
Solo se le aziende posseggono apparecchi muniti di sintonizzatore il canone speciale RAI sarà dovuto e il numero del relativo abbonamento dovrà essere evidenziato nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo.
Poniamo altresì in evidenza, per escludere ulteriori dubbi, che nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale RAI sarà dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.