I.V.C. (Indennità di Vacanza Contrattuale)
Con riferimento ai contratti indicati in oggetto, si comunica che, con le retribuzioni del mese di luglio 2004, va corrisposta la seconda tranche dell’ Indennità di Vacanza Contrattuale ai sensi di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dai contratti stessi.
In base a quanto indicato dal Governo nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il tasso di inflazione programmata per il 2004 è pari all’1,7%.
Gli importi mensili dell’IVC (pari al 50% del tasso programmato) da considerare per i singoli livelli di inquadramento sono pertanto i seguenti:
Livello |
IVC |
6° |
11,06 |
5° |
10,01 |
4° |
9,35 |
3° |
8,77 |
2° |
8,46 |
1° |
8,10 |
L’IVC cesserà di essere erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo dei succitati CCNL.