Cambiano le regole per impugnare le contravvenzioni al codice della strada
di EGIDIO PAOLUCCI
È stato convertito in legge il decreto numero 151/2003 del Governo e non si può di certo ritenere che il provvedimento legislativo non costituisca una norma severa finalizzata a rendere molto più difficile la difesa nei confronti delle contravvenzioni.
In particolare, da oggi in poi, non sarà più possibile presentare il ricorso contemporaneamente al Prefetto ed al Giudice di Pace e non sarà nemmeno più possibile presentare il ricorso al Giudice se si è pagata la sanzione in misura ridotta; per il Giudice, invece, non sarà più possibile rideterminare la sanzione andando al di sotto del minimo edittale né provvedere separatamente sulla sanzione pecuniaria e sulle sanzioni accessorie (per intenderci sulla decurtazione dei punti patente).
Le novità non sono da poco se si considera – ad esempio – che il pagamento della sanzione in misura ridotta pur in presenza del ricorso amministrativo e/o giudiziario (cosa oggi non più possibile) consentiva al cittadino di far valere i propri diritti all’impugnazione e contemporaneamente, ed in caso di rigetto del ricorso, di non vedersi raddoppiata la sanzione amministrativa.
Così pure la possibilità per il Giudice di rideterminare la sanzione amministrativa impugnata, in molti casi, aveva la funzione di ricondurre “ad equità” le sanzioni irrogate, qualora visibilmente sproporzionate rispetto all’infrazione commessa.
Ma le novità non finiscono qui.
Infatti, se da un lato la legge in esame ha dilatato il termine per proporre ricorso al Giudice portandolo da trenta a sessanta giorni, così equiparandolo al termine per proporre il ricorso al Prefetto, dall’altro lato, ha reso il percorso di entrambi i procedimenti , quello amministrativo e quello giudiziario, molto più tortuoso ad esclusivo svantaggio del cittadino.
Infatti, per il Prefetto risultano dilatati di molto i tempi per poter decidere sul ricorso (prima il termine era di novanta giorni) con la conseguenza che l’ordinanza ingiunzione di rigetto potrà essere emessa fino al 120° giorno dalla presentazione del ricorso e se il cittadino dovesse esercitare il diritto di chiedere la propria audizione personale i termini – stando al testo di legge – dovrebbero interrompersi e sospendersi fino all’espletamento di tale formalità.
Per il Giudice di Pace, invece, la strada è ancora più in salita perché il nuovo codice stabilisce che il cittadino che vuole ricorrere contro la contravvenzione deve versare presso la Cancelleria del Giudice ed a pena di inammissibilità del ricorso, un deposito cauzionale di una somma di denaro pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore.
In pratica, siccome le sanzioni oggetto di impugnazione sono quasi sempre pari al doppio del minimo edittale, potrà molto verosimilmente verificarsi che il deposito cauzionale da versarsi sarà maggiore della stessa sanzione impugnata.
Altro profilo non positivo per il cittadino è che, se l’amministrazione vince, ovvero in caso di rigetto del ricorso da parte del Giudice, l’importo della sanzione impugnata viene direttamente attribuito all’organo accertatore che potrà prelevarlo direttamente dal deposito cauzionale.
Ebbene dall’esame sommario delle principali novità in materia di ricorsi avverso le sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, sembra che si sia utilizzato il pugno di ferro nei confronti del cittadino al quale risulta – in sostanza – legislativamente limitato il diritto ad impugnare.
responsabile ufficio legale Claai