L. 3.8.2009, N° 102, CONVERSIONE D.L. 1.7.2009, N° 78 – DECRETO ANTICRISI “MANOVRA D’ESTATE” 2009
Il cinque agosto 2009 è entrata in vigore la legge n.102 di conversione del decreto legge n° 78, un decreto anticrisi volto a fronteggiare la difficile situazione congiunturale denominato “Manovra d’estate” 2009.
Le principali novità fiscali introdotte dal “Decreto Anticrisi” e confermate con alcune lievi modifiche nella legge di conversione possono essere così di seguito sintetizzate:
– Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari: i titolari di reddito d’impresa, a tal fine sono da considerarsi ditte individuali, società di persone e di capitali, possono ridurre gli utili da tassare in misura corrispondente al 50% degli investimenti relativi all’acquisto di macchinari ed attrezzature effettuati nel periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010. Le aziende interessate dalla detassazione, per espressa previsione del decreto legge, devono avere un codice attività della tabella ATECO ricompreso nella divisione 28 e qualora svolgessero attività industriali a rischio di incidenti potranno usufruire dell’agevolazione solo se sono in regola con gli obblighi e le prescrizioni del d.l. 334/1999 . L’incentivo fiscale può essere revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i macchinari oggetto dell’agevolazione a fini estranei all’impresa entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto (ad es. macchinario acquistato nel 2010 non può essere ceduto prima della fine dell’anno 2012) o qualora l’imprenditore ceda, indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione, i beni oggetto dell’investimento agevolabile a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo. La detassazione può essere utilizzata esclusivamente per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo d’imposta in cui viene effettuato l’investimento ed è dunque applicabile a partire dall’anno d’imposta 2009, per gli investimenti realizzati dal 1-7 al 31-12-2009, con effetti rilevanti nel modello Unico 2010 e per il successivo anno d’imposta 2010.
– Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali d’impresa: entro il 31 dicembre 2009 il Ministero, nell’ottica della diversa incidenza sul processo produttivo dei beni tecnologicamente più avanzati o che generano un risparmio energetico, provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento aumentandoli, di contro saranno anche rivisti i coefficienti per i beni meno strategici nell’attività d’impresa che saranno congruamente ridotti.
– Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali: tale disposizione interessa esclusivamente le compensazioni del credito iva superiori a euro 10.000 ed euro 15.000, infatti al fine di contrastare l’illecita compensazione di crediti fiscali da un lato e di aumentare il limite delle compensazioni dall’altro sono state emanate le seguenti disposizioni:
1 – Le compensazioni del credito iva annuale o trimestrale (derivato da rimborso infrannaule) per un importo superiore ad euro 10.000 possono essere effettuate a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. A tal fine la dichiarazione iva annuale può essere presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio con l’ulteriore agevolazione dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dei Dati Iva.
2 – Il contribuente che vuole compensare un credito iva superiore a 15.000 euro deve presentare una dichiarazione con il “visto di conformità” apposto da un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro o da un CAF. Per le società ed enti, in sostituzione del visto di conformità, è prevista la sottoscrizione della dichiarazione iva da parte del legale rappresentante e dei revisori se presenti. Le compensazioni superiori a 10.000 euro dovranno essere effettuate telematicamente tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
3 – A partire dal 1 gennaio 2010, previa emanazione di un apposito Decreto Ministeriale, è previsto l’innalzamento del limite delle compensazioni da euro 516.000 ad euro 700.000 .
L’Agenzia delle Entrate ha comunque precisato in un comunicato stampa che le attuali modalità di compensazione del credito iva saranno mantenute in vigore sino al 31 dicembre 2009.
– Sgravio sull’aumento del capitale sociale: un emendamento prevede la detassazione del 3% degli utili sull’aumento di capitale sociale delle società di capitali o di persone fino all’importo di 500.000 euro. Il predetto aumento di capitale può essere effettuato tramite conferimenti in denaro, beni in natura e crediti e deve avvenire al massimo entro il 5 febbraio 2010. Lo sgravio potrà essere goduto nell’anno in cui si effettua l’aumento del capitale e nei quattro successivi.
– Rateizzazione dell’iva da adeguamento da studi di settore: è possibile per le scadenze delle imposte dell’anno 2008 procedere anche alla rateazione della maggiore iva generata dall’adeguamento agli studi di settore, si ricorda che tale modalità non era permessa essendo previsto un versamento in un’unica soluzione.
– Comunicazione unica per la nascita dell’impresa: A partire dal 1 ottobre 2009, si tratta di una norma che risale agli inizi del 2007 e che adesso sembra essere divenuta applicabile, ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica. Tale comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
– Scudo fiscale: Le attività finanziarie e patrimoniali detenute al 31 dicembre 2008 nei Paesi Extra Ue (con obbligo di rimpatrio in Italia) e nei Paesi UE oppure aderenti allo Spazio Economico Europeo (per entarmbe le ultime due fattispecie è previsto l’obbligo di regolarizzazione o rimpatrio) con i quali è possibile lo scambio di informazioni fiscali dovranno essere rimpatriate e regolarizzate dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010. Per le suddette attività rimpatriate e regolarizzate si prevede l’applicazione di un’imposta straordinaria con un’aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, applicata su un rendimento lordo presunto del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza però la possibilità di scomputare eventuali perdite matutate. Esclusi tutti i reati l’ombrello fiscale, nell’ultima versione, riguarda solo l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele per i quali è prevista una sanzione dal 10 al 50% (prima era dal 5 al 25%) delle attività non dichiarate.
– Credito d’imposta per imprese autotrasporto: E’ previsto un credito d’imposta per le imprese di autotrasporto per i veicoli di massa superiore a 7,5 t nella seguente misura:
1- 38,5% dell’importo pagato nel 2009 per la tassa automobilistica per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
2 – 77% dell’importo pagato nel 2009 per la tassa automobilistica per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate;
Il predetto credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, può essere fruito dietro presentazione di una specifica autocertificazione.
– Persone fisiche con più di 10 veicoli: E’ prevista l’applicazione del redditometro a carico delle persone fisiche che risultano dal P.R.A. proprietarie di più di 10 veicoli. Il P.R.A. ha l’obbligo per tali fattispecie di farne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed alla Regione.
– Contenimento del costo delle commissioni bancarie: A partire dal 1 novembre 2009 dovranno essere applicate dalle banche le seguenti disposizioni:
1 – Data valuta beneficiario: tale data non può essere superiore ad un giorno lavorativo successivo alla data del versamento per i bonifici e gli assegni circolari, e tre giorni lavorativi per gli assegni bancari.
2- Data disponibilità liquida beneficiario: tale data non può essere superiore a quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per i bonifici e gli assegni circolari, cinque giorni lavorativi per gli assegni bancari. Dal 1 aprile 2010 sarà di quattro giorni per tutti i suddetti titoli.
3 – Commissioni max scoperto: la commissione di massimo scoperto non può superare lo 0,50% per trimestre dell’importo dell’affidamento concesso dalla banca, pena la nullità del patto di remunerazione.
4 – Surrogazione del mutuo: se la surrogazione del mutuo non si perfezione nell’arco di 30 gironi dalla data della richiesta della banca cessionaria (surrogante) la banca cedente (surrogata) deve risarcire il cliente nella misura del 1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
– Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni: Le pubbliche amministrazioni dovranno entro il 31 dicembre 2009 adottare le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Da tale previsione normativa sono escluse le ASL, le aziende ospedaliere, ospedaliere universitarie e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico. Le predette misure organizzative dovranno essere pubblicate sul sito internet dell’amministrazione.