Alcuni articoli contenuti nel D.Lgs. 223/2006 riguardano da vicino sicurezza sul lavoro e lotta al “sommerso”
di DOMENICO BERRITTO*
Il D.Lgs. 223/2006, meglio conosciuto come Decreto Bersani, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto e contiene anche misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori operanti nel campo dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e sommerso, (ed in attesa dell’adozione di un Testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori) il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche in collaborazione con il personale ispettivo INPS ed INAIL, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito di cantieri edili qualora venga riscontrato l’impiego di personale non risultante dalle scritture in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolari occupati in quel cantiere, oppure in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.
Di tale sospensione dei lavori viene data notizia anche ai competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture ai fini dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo fino a due anni.
Viene comunque fatta salva l’applicazione delle previste sanzioni penali ed amministrative vigenti.
A decorrere dal 1° ottobre, poi, i datori di lavoro devono munire il proprio personale occupato nei cantieri di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti (nel computo deve rientrare qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro) possono assolvere tale obbligo mediante l’annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato su apposito registro di cantiere vidimato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente, e conservato in cantiere .
In tali casi le sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro vanno da 100 a 500 €. per ciascun lavoratore sprovvisto di tessera, a carico del lavoratore che non provvede ad esporla la sanzione varia da 50 a 300 €.
Il ministero ha anche chiarito che non solo i datori di lavoro edili che operano nei cantieri, ma anche i lavoratori autonomi, esercenti attività diversa da quella edile che operano nei cantieri edili (elettricisti, ascensoristi, idraulici, ecc.) sono tenuti all’obbligo di esporre la tessera o di dotarne i propri lavoratori dipendenti.
Altra novità introdotta dal Decreto, riguarda l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono, infatti, ora tenuti a fare la comunicazione di assunzione (ai sensi della L. 608/96 s.m.i.) il giorno antecedente quello di instaurazione dei relativi rapporti di lavoro mediante documentazione avente data certa.
Inasprite, infine, le sanzioni per l’impiego di lavoratori “in nero” che variano ora da 1.500,00 a 12.000,00 €. per ciascun lavoratore e maggiorate di 150,00 €. per ciascuna giornata di lavoro effettivo (quindi con decorrenza retroattiva), per l’omesso versamento dei contributi e premi l’importo delle sanzioni non potrà essere inferiore ai 3.000,00 €. indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Senza ombra di dubbio il Governo, anche alla luce dei numerosi incidenti sul lavoro che hanno funestato la scorsa estate, ha scelto la linea dura nella lotta al lavoro irregolare e sommerso, quanto poi, questo possa avere riflessi positivi anche sulla sicurezza dei lavoratori staremo a verificarlo nei prossimi mesi.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.