Il ministero dei Trasporti con propria circolare del 17 settembre, protocollo 1899/C3, ha disposto la proroga della validità dei certificati provvisori di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Il decreto legislativo 40 del 2000, al fine di garantire un’efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di trasporto, nonché di carico e scarico di merci pericolose, ha stabilito l’obbligo, a carico di tutte le imprese, di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Nelle more della predisposizione dei percorsi per ottenere l’abilitazione definitiva furono rilasciati, a richiesta, i certificati provvisori con l’obbligo di presentare entro il 18 marzo 2001 domanda di esame per il conseguimento del certificato definitivo di formazione professionale. Il notevole numero di domande presentate ha determinato ritardi nelle procedure e, pertanto, non tutti i richiedenti hanno ottenuto il certificato definitivo entro la scadenza di quello provvisorio, fissata al 18 settembre 2001.
La proroga sarà concessa per una durata di quaranta giorni a partire dal giorno di inizio della sessione d’esame e saranno ammessi tutti coloro che hanno presentato domande d’esame nei termini (18 marzo) e che o sono stati convocati per una seduta d’esame successiva alla data del 18 settembre o che, pur avendo sostenuto l’esame con esito favorevole non hanno ancora ricevuto il certificato definitivo. Sono esclusi coloro che non hanno superato l’esame o che non si sono presentati alla prova.
dal Notiziario CLAAI – Ottobre 2001