Sulla Gazzetta ufficiale n° 179 del 3 agosto 2001 è stato pubblicato il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di autotrasporto. Il testo prevede l’obbligo di comunicazione preventiva di almeno venticinque giorni per il fermo nazionale, venti giorni per il fermo settoriale, quindici giorni per le azioni su scala locale. Il termine massimo di preavviso non potrà essere per nessun tipo di azione superiore a trentacinque giorni.
L’accordo garantisce, nel corso dell’effettuazione delle azioni di sciopero, i seguenti servizi minimi:
- trasporto stampe e materiale elettorale;
- trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte;
- trasporto dei prodotti destinati ad ospedali, farmacie, mense, scuole, cliniche, case di cura;
- trasporto di animali vivi;
- trasporto rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento su richiesta motivata dalla Asl locale;
- trasporto, nella misura del 50 per cento, di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento.
La durata massima del fermo non potrà essere superiore a cinque giorni e non dovrà effettuarsi dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana che precede e quella che segue le festività pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza dello scioglimento delle Camere e nei tre giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali.
Il testo completo del codice è a disposizione degli associati presso gli uffici della Claai.
dal Notiziario CLAAI – Ottobre 2001