Con decreto interministeriale n. 54/05 sono state stabilite le sanzioni amministrative a carico delle imprese per ritardo od omissioni nel versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio.
Vengono considerati in ritardo i pagamenti effettuati entro 30 giorni rispetto ai termini di scadenza ed in questo caso viene applicata una sanzione pari al 10% del dovuto.
I versamenti effettuati con un ritardo maggiore o in parte sono considerati omessi solo per l’importo non saldato. In caso di omesso versamento la sanzione aumenta al 30% dell’importo dovuto e può arrivare fino al 100%.
I ricorsi potranno essere presentati entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento alle Commissioni Tributarie competenti per territorio.
Il diritto alla riscossione si prescrive dopo cinque anni dalla notifica, ma l’impugnazione interrompe i termini.
Il provvedimento dispone, inoltre, la riapertura dei termini per i diritti scaduti negli anni 2001 e 2002 fissandone la scadenza al 20 luglio 2005.
Le sanzioni in caso di ravvedimento sono ridotte ad un ottavo per chi paga entro 30 giorni dalla scadenza e ad un quinto per chi paga entro un anno.