Si riporta il testo del documento C.L.A.A.I., trasmesso alla Commissione Bilancio e Finanze della Camera relativo al D.L.112/2008.
AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO E FINANZE
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE C.1386 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N.112 DEL 25 GIUGNO 2008, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Roma, 3 luglio 2008
Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 intitolato: “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 152 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 147 del 25 giugno ed è in vigore dalla stessa data.
Silvio Berlusconi era stato chiaro con gli artigiani: quello che va bene a voi va bene al Paese. Era l’inversione dello slogan storico che associava, in realtà, le esigenze della Fiat a quelle dell’Italia. Un cambio di orizzonti, di personaggi, riferimenti e di strategia che si riscontra nella manovra di cui Giulio Tremonti ha la regia anche culturale. La Finanziaria è modellata su un “manichino” che sembra avere la taglia delle piccole e piccolissime imprese e delle partite Iva, conta su una cospicua trasfusione di risorse da parte degli Enti locali (ancora in grande maggioranza governati dal centro-sinistra), cerca di allestire le pre-condizioni per un aumento della produttività, unica strada oggi percorribile per rilanciare un po’ l’economia.
Non mancano capitoli ad alto tasso riformista come la scelta del nucleare, il rilancio delle liberalizzazioni dei servizi locali, le scelte in tema di flex-security che vanno da un orario di lavoro più intensivo alla riedizione del job on call, del part time modificabile o della cumulabilità tra pensione e retribuzione. Per non parlare del piano industriale per il pubblico impiego con l’addio al salario uguale per tutti e al posto sicuro anche per chi non lavora.
Il popolo incorniciato nei provvedimenti è quello dei «pro-pro», produttori e professionisti (di cui Il Sole 24 Ore ha parlato per primo il 16 febbraio) che avranno da subito meno “fastidi da tracciabilità”, la soluzione che invece Vincenzo Visco aveva scelto per ridurre l’evasione-elusione. L’accertamento per adesione per importi fino a 20mila euro servirà ad ampliare i margini di recupero per l’Erario. Ma è significativa – soprattutto per l’impatto di immagine – la scelta di obbligare tutte le grandi imprese a controlli fiscali annuali. Non è improprio leggervi un tentativo di spostare la percezione del sentimento anti-tasse dal mondo dei piccoli imprenditori a quello dei grandi gruppi alla ricerca di un “fifty-fifty”, di una condivisione di pregiudizio, che potrebbe diventare una delle vere cifre politiche della Finanziaria.
I rischi di questa manovra da 34 miliardi sono due: che la stretta sugli enti locali si possa riverberare sulla quantità e qualità dei servizi per i cittadini o sui loro costi e che la tassa einaudiana sui proventi congiunturali dei petrolieri si traduca in rincari più o meno visibili per i consumatori. Per Robin Hood sarebbe come tirare una freccia all’amata Lady Marian.
Analizziamo alcuni articoli presenti nel decreto.
L’art. 4 intitolato “Fondi di investimento” del Capo I, rubricato “Innovazione”, prevede che saranno costituiti fondi di investimento, a livello nazionale e locale, con la partecipazione e di investitori pubblici e privati. L’obiettivo è quello di sviluppare programmi di investimento per realizzare iniziative di produzione innovative, anche valorizzando i fondi europei. Le norme attuative saranno dettate dal ministero dello Sviluppo economico con decreto.
Occorre che il taglio degli interventi sia effettivamente e concretamente rivolto alle piccole imprese.
Il Capo II “Impresa” all’art. 5 (Sorveglianza dei prezzi) ha istituito modifiche alla disciplina del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito con la finanziaria 2008. Tale organo può avviare indagini conoscitive sull’andamento dei prezzi, segnalati dagli Uffici Prezzi delle Camere di Commercio, e metterle a disposizione dell’Antitrust.
L’art. 6 prevede misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese che intendono operare sui mercati extraeuropei: potranno ricevere agevolazioni finanziarie nei limiti degli aiuti “de minimis” (regolamento Ue 1998/2006). Tra le iniziative agevolabili , l’apertura di strutture all’estero per lanciare i prodotti. Le imprese verranno finanziate grazie al Fondo rotativo a sostegno delle esportazioni italiane; il Cipe nei prossimi 90 giorni stabilirà i termini e le condizioni degli interventi. A tal riguardo auspichiamo una particolare attenzione per le piccole aziende che non hanno mezzi e strutture in grado di affacciarsi ai mercati esteri pur avendo prodotti e servizi validi e competitivi.
L’art. 7 tratta un tema particolarmente delicato in Italia, L’Energia nucleare e riduzione delle emissioni di CO2. Entro 6 mesi il Consiglio dei ministri definirà una strategia energetica nazionale e stipulerà accordi per ridurre le emissioni di CO2. Si punta a una diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; al miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica; alla realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, all’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; alla sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; alla garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
L’art. 9 è intitolato “ Sterilizzazione dell’Iva sugli aumenti petroliferi”; per far fronte all’aumento del prezzo del greggio prevede la diminuzione delle aliquote sui carburanti ad uso civile, regolate dagli art. 290 e 291 della legge 244/2007. Tale misura è diretta a fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto. La disposizione è finalizzata a rendere efficace la norma di “sterilizzazione” della fiscalità in relazione agli aumenti del petrolio, contenuta nella Finanziaria per il 2008 e annulla l’effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito Iva. Si mira a rendere automatico il processo di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle accise.
L’applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.
Il Capo VI del Dlgs. è intitolato “ Liberalizzazioni e deregolazione” : l’obiettivo è rilanciare la competitività delle imprese e dell’intero Paese. Numerose sono le novità in materia di lavoro e previdenza; alcune delle quali immediatamente operative, che giudichiamo positivamente, come:
a) contratto a termine più flessibile, con facoltà di deroga al tetto dei 36 mesi di durata massima complessiva dei rapporti a termine (art. 21);
b) rientrano nella categoria delle “prestazioni di natura occasionale” quelle prestate nell’ambito di : lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 22);
c) apprendistato “a maglie più larghe” : scompare il limite minimo di due anni previsto per la durata dell’apprendistato professionalizzante. Estensione ai dottorati di ricerca del percorso di apprendistato per l’acquisizione di un diploma, attivabile, in assenza di regolamentazioni regionali, con apposite convenzioni dei datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative;
d) orario di lavoro più flessibile: molte e varie le modifiche all’orario di lavoro, sui riposi giornalieri, sulla consecutività, sul regime delle deroghe (art. 41)
Tra le novità da rendere operative entro il 25 luglio 2008:
a) contabilità del lavoro su un libro unico: addio ai libri di matricola e di paga. Con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, i datori di lavoro privati dovranno istituire e tenere il “libro unico del lavoro”nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo;
b) lavoro a domicilio: viene abrogato il libretto personale di controllo e del registro dei committenti (art. 39):
c) abrogato il registro autotrasporto.
Si auspica una maggiore attenzione su temi che quotidianamente interessano la vita delle piccole imprese come ad esempio:
· il contraddittorio, che è un istituto sacrosanto ma, attualmente, si riduce a concedere, eventualmente, uno sconticino in presenza di quelle situazioni tragiche morte o grave malattia del titolare, calamità naturale ecc.; la vita aziendale di un piccolissimo imprenditore sfugge ad ogni analisi su collaboratori, scorte, beni strumentali per ovvia difficoltà di rilevazione statistica; per evitare ciò si potrebbe ipotizzare che le imprese più piccole (quelle artigiane) con un volume di affari fino a €. 500.000,00 potrebbero forfetizzare la tassazione con un’imposta sostitutiva a seguito di formale tenuta della contabilità (propria del regime naturale).
· la concorrenza sleale che altera la regolarità del mercato di “aziende” pubbliche / para-pubbliche (in termini di finanziamenti) e di cooperative (in termini fiscali).
Infine si intende cogliere l’opportunità offerta dal Governo con l’emanazione del decreto legge in esame per proporre una riformulazione dell’art. 35 ( semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici ) che consentirebbe di introdurre norme transitorie finalizzate alla soluzione di alcune rilevanti questioni:
In sede di prima applicazione del Decreto 22 Gennaio 2008 n°37 ( riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici ) sono emerse notevoli difficoltà di operatività.
Le più rilevanti sono :
1 )Il DM 37 /08 prevede ( art 3 comma 2 ) che “ il responsabile tecnico ……svolga tale funzione per una sola impresa .
Si ritiene necessario inserire una norma transitoria che preveda un periodo entro il quale ogni impresa si debba adeguare a tale obbligo. In tal senso la proposta di cui alla lettera a )
2) E’ necessario sanare la palese contraddizione all’interno dello comma 2 dell’art.4 del DM 37/08 che è opportuno riscrivere così come riportato nell proposta di cui alla lettera b)
3) Il DM 37 /08 ha ora equiparato tutti gli impianti; a prescindere dalla destinazione d’uso dello stabile in cui gli stessi vengono effettuati, prevedendo, di conseguenza, che le imprese debbano essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione di entrambi.
Ne deriva,automaticamente , l’impossibilità ad operare per tutte quelle aziende di installazione impianti che operavano al di fuori della Legge 46/90. Si ritiene necessario,garantire il prosieguo dell’attività di tali aziende .
Pertanto, di seguito, si sottopongono le seguenti proposte di modifica della norma in argomento:
Il comma due dell’art 35 del DM 37/88 è sostituito dal seguente:
2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n^37 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 dell’art.3 è sostituito dal seguente : “2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese già abilitate ai sensi della legge 46/90 dovranno adeguarsi alla disposizione contenuta nel presente comma e fino a tale data sono autorizzate a proseguire nell’attività “
b) Il comma due dell’art. 4 è sostituito dal seguente : “ 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alle lettere d ) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. “
c) All’art.4 aggiungere i seguenti commi
“ 3. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,previa domanda da presentare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla commissione provinciale per l’artigianato,coloro che dimostrino di essere iscritti dalla stessa data , da almeno un anno nell’albo provinciale delle imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’art.1 che precedentemente non erano disciplinati dalla legge 46/90
“4) Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,previa domanda da presentare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,alla camera di Commercio,coloro che dimostrino di essere iscritti,alla medesima data , da almeno un anno nel registro delle imprese di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 Dicembre 1995 n^ 581 e successive modificazioni,come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’art.1 che precedentemente non erano disciplinati dalla legge 46/90
L’art. 13 è soppresso.