Il 27 aprile u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 26.03.2009 con il quale il ministero dell’Economia e delle Finanze da il via, a decorrere dal 28.04.2009, alla possibilità di optare per l’esigibilità dell’IVA al momento della effettiva riscossione del corrispettivo.
Il provvedimento di attuazione consente ai soggetti che hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a € 200.000 di applicare l’IVA per cassa alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta.
Sono ammesse al beneficio le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti che agiscono in esercizio d’impresa, arte o professione. Restano, invece, escluse dalla norma agevolativa le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati.
Non possono applicare la disposizione coloro che si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’imposta, così come le operazioni poste in essere nei confronti di acquirenti o committenti assoggettati al regime del reverse charge.
Coloro che applicano l’IVA per cassa hanno inoltre l’obbligo di monitorare il volume d’affari dell’anno 2009 poiché, al superamento del limite di € 200.000 in corso d’anno, devono smettere di effettuare operazioni con IVA ad esigibilità differita.
Per qualsiasi ulteriore informazione le imprese interessate possono rivolgersi agli Uffici della CLAAI (rif. dott. Mariano Paolucci) – Piazza Garibaldi 49 Napoli tel.0815544990