Novità normative per le imprese del settore servizi alla persona
Con la pubblicazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, sono state introdotte importanti modifiche all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in materia di obblighi di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Cos’è il RENTRI
Il RENTRI è il nuovo sistema digitale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle imprese, dal momento di produzione fino alla destinazione finale. Il sistema sostituisce progressivamente gli adempimenti tradizionali, tra cui il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), con procedure digitali e più strutturate.
Le categorie interessate dalla modifica
La Legge di Bilancio 2026 ha ridefinito i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, prevedendo che non sono tenuti ad iscriversi al registro le imprese che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006. Tra queste categorie rientrano:
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imprenditori agricoli con volume d’affari non superiore a 8.000 euro;
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imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
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imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti.
È fondamentale sottolineare che, per queste categorie, l’esclusione:
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è condizionata (a soglie dimensionali o economiche),
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non si applica automaticamente in presenza di rifiuti pericolosi.
Accanto a queste esclusioni “generali”, la normativa individua però una specifica e autonoma esclusione per alcune attività del settore dei servizi alla persona.
Servizi alla persona: barbieri, acconciatori, centri benessere e tatuatori
Le attività di barbieri, acconciatori, centri benessere ed estetici e tatuatori rientrano in una categoria distinta, per la quale è prevista una esclusione diretta e non condizionata dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Per queste imprese:
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non rileva il numero di dipendenti,
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non rileva la produzione di rifiuti pericolosi tipici dell’attività (come lame, aghi, strumenti taglienti o assimilabili),
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non è richiesto l’accesso al sistema RENTRI per la tracciabilità digitale dei rifiuti.
Si tratta di una scelta normativa precisa, finalizzata a evitare un aggravio burocratico sproporzionato per micro e piccole attività che operano nel rispetto di specifici protocolli sanitari e che già affidano i rifiuti a soggetti autorizzati.
Questa esclusione si traduce in una semplificazione amministrativa significativa per le micro e piccole imprese del comparto:
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non sarà più necessario iscriversi al registro elettronico RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti,
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non vengono imposti nuovi carichi burocratici relativi alla gestione dei rifiuti attraverso la piattaforma digitale.
Cosa cambia concretamente per le imprese
Per le imprese interessate (barbieri, acconciatori, centri estetici, tatuatori e simili):
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non sussiste più l’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori di rifiuti;
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resta, comunque, l’obbligo di gestire i rifiuti secondo le regole generali di legge, affidandoli a soggetti autorizzati e conservando la documentazione di accompagnamento per i tempi previsti dalle norme vigenti;
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chi ha già aderito volontariamente al RENTRI può procedere alla cancellazione dall’albo attraverso l’area operatori del portale RENTRI; in mancanza della cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.
La modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un passaggio significativo per la semplificazione normativa nel settore dei servizi alla persona, recependo le istanze delle imprese e delle associazioni di categoria e riconoscendo le specificità operative delle attività come barbieri, acconciatori, centri benessere ed estetici, nonché dei tatuatori.
Questa evoluzione normativa contribuisce a ridurre adempimenti amministrativi non proporzionati alla dimensione e alla tipologia delle imprese coinvolte, mantenendo al contempo un quadro di tutela ambientale coerente con gli obiettivi del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Per qualsiasi ulteriore informazione, le imprese interessate possono contattare i nostri uffici al num. 0815544990 oppure all’indirizzo email info@claaicampania.it oppure compilando il form contatti di seguito.











