Ai sensi del Regolamento europeo UE 1169/2011, dal 9 maggio 2018 sono in vigore le nuove normative per l’etichettatura dei prodotti alimentari.
Al fine di aiutare i nostri iscritti a capire se hanno necessità o meno di adeguare il proprio esercizio commerciale o artigianale al regolamento, si comunicano i casi e le modalità di applicazione
1) Le norme riguardanti le nuove modalità di etichettatura dei prodotti alimentari non si applicano a:
a) Le microimprese di produttori o fornitori. Fino ad un di massimo 10 occupati e massimo 2 milioni di € di fatturato annuo;
b) Le imprese che fanno fornitura diretta dei prodotti, i fabbricanti di piccole quantità di prodotti e/o le strutture locali di vendita al dettaglio
c) Le imprese che vendono alimenti artigianali a livello locale:
d) I commercianti al dettaglio che vendono direttamente al “consumatore finale”.
2) I locali commerciali che somministrano alimenti, ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 231 del 2017 devono comunicare la presenza di eventuali allergeni elencando in un documento commerciale o anche in modalità telematica:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati
g) la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti.
3) Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4) Per le bevande vendute mediante spillatura il sopra citato cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
5) Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
6) I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.
Infine, si segnala che la legge di bilancio, appena approvata, ha ampliato il novero degli ingredienti e delle sostanze che possono beneficiare dell’IVA agevolata (al 4%) che vengono utilizzati per la preparazione di prodotti di panetteria.
Per tutte le categorie che non rientrino nelle esenzioni, la CLAAI, come sempre, è a disposizione ad aiutare le imprese ad adeguarsi alle nuove norme.