La Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulle disposizioni per l’accesso al mercato e alla professione di autotrasporto di cose per conto di terzi in attuazione di quanto previsto dal nuovo regolamento europeo ( Reg. CE 1071). Riportiamo, in sintesi, i suddetti “chiarimenti” :
a) le imprese a regime: esercitanti e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale hanno solo l’obbligo di documentare il requisito di stabilimento all’Ufficio delle Motorizzazione ove hanno la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione entro la data del 4 dicembre 2012.
b) le imprese che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti: (tra cui le imprese che esercitano prima del 1978, finora dispensate da qualsiasi dimostrazione, e quelle nate tra il 1978 ed il 31 maggio 1987,che hanno dimostrato solo l’idoneità professionale con la “sanatoria del 2007”) dovranno dimostrare, entro il 4 giugno 2012, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia nel cui territorio hanno la sede principale e documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione all’Ufficio Motorizzazione della propria sede principale.
c) le imprese che già esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate: devono dimostrare i 4 requisiti per l’accesso alla professione entro il 7 aprile 2013. Fino a tale data – chiarisce la circolare – “possono liberamente immettere in circolazione gli stessi autoveicoli”. Per esse, ai sensi dell’articolo 11, comma 6-bis, della legge 35/2012, l’idoneità professionale può essere comprovata con la sola frequenza ad un corso di formazione “professionalizzante” iniziata entro la predetta data. Con tale prova (facilitata), le citate imprese potranno tuttavia esercitare solo con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate;
d) imprese nuove che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate: devono prima dimostrare onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia ove hanno la sede principale e poi, una volta iscritte, documentare il requisito di stabilimento all’Ufficio Motorizzazione competente, unitamente alle nuove regole di accesso al mercato previste per questa tipologia di imprese, dal comma 6-quinquies, dell’articolo 11, della legge 35/2012. Per quanto riguarda l’idoneità professionale, la circolare stabilisce che va presentato l’attestato di frequenza del corso professionalizzante ivi previsto e che peraltro va ancora disciplinato da parte della Direzione Generale. In attesa, la circolare precisa che sono idonei provvisoriamente gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l’accesso all’esame di autotrasportatore di merci già svolti (purché con data non anteriore a 5 anni) o iniziati entro la data del 6 aprile 2012, a condizione che “il titolare non abbia svolto, né svolga con esito negativo l’esame stesso”;
e) imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1.5 tonnellate: sono soggette all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.
f) gestore dei trasporti: viene specificato che in base all’articolo 11, comma 6-quater, della legge 35/2012, è stata stabilita la limitazione ad una sola impresa della direzione dell’attività da parte del gestore dei trasporti e che nel caso questo soggetto sia esterno all’azienda, questa non possa avere più di cinquanta autoveicoli;
g) dispensa dall’esame per esperienza direzionale decennale: rispetto a quanto indicato nel D.D. 20 aprile 2012, la circolare precisa che il collaboratore familiare deve indicare nell’allegato B le posizioni iscrittorie agli Enti previdenziali; per i trasporti internazionali vanno indicati gli estremi della Licenza Comunitaria delle imprese in cui il richiedente ha operato e vanno riportati gli estremi delle fatture riguardanti tali trasporti o le lettere CMR o altra documentazione idonea (ad es. permessi internazionali).
h) autorità competente: la circolare ricorda che competente alla verifica dei 3 requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria e professionale) è il soggetto che detiene l’Albo provinciale e che a e tale soggetto vanno indirizzate le comunicazioni di riduzione o perdita degli stessi requisiti (sez. I – lettera E);
g) corsi di formazione periodica (decennali): al riguardo la circolare rammenta che tali corsi si potranno tenere solo dopo l’emanazione delle disposizioni che li regoleranno, precisando fin da ora che vi saranno assoggettati sia coloro che otterranno l’attestato per dispensa dall’esame, sia coloro che eserciteranno in imprese con veicoli tra 1,5 e 3,5 tonnellate di massa in base alla sola frequenza di un corso “professionalizzante” (sez. I – lettera F);
i) sospensione volontaria dell’iscrizione all’Albo: ricordato che sono ancora valide le norme della legge 298/74 (vigenti e compatibili con il Reg. UE 1071/2009), la circolare conferma che le imprese possono chiedere e mantenere la sospensione dell’attività per un periodo massimo di 2 anni, nei quali non possono ovviamente operare e devono restituire i libretti dei loro automezzi.
l) immissione in circolazione di autoveicoli aggiuntivi e idoneità finanziaria: la circolare ricorda che ad ogni autoveicolo aggiuntivo che l’impresa pone in circolazione è tenuta a dimostrare un’idoneità finanziaria di 5mila euro, ove non sia già in possesso di un’idoneità finanziaria capiente (sez. III – lettera A);
m) più officine per lo stabilimento: la Direzione Generale ha chiarito che “per la sede operativa possono essere indicate anche più officine che, insieme, rappresentino le sezioni (meccanica e motoristica, elettrauto) prescritte, mentre il rapporto con l’officina (che peraltro va solo dichiarato, nell’autocertificazione di cui all’allegato A, al D. D. 25 gennaio 2011) può essere verificato attraverso l’esibizione di fatture e ricevute fiscali di riparazione o manutenzione” (sez. III- lettera B);
n) autorizzazione all’esercizio della professione: in attesa della completa implementazione del REN, la circolare specifica che è possibile rilasciare all’impresa che abbia già presentato domanda di autorizzazione all’esercizio e che ne faccia richiesta il documento di autorizzazione , riportando come numero e data iscrizione il numero di protocollo e la data assegnati alla originaria domanda di autorizzazione (cfr. sez. III – lettera C);
o) accesso al mercato (sezione IV): alle imprese che intendono esercitare con veicoli tra 1,5 e 3,5 tonnellate non si applica il requisito delle 80 tonn. per l’accesso diretto al mercato con veicoli superiori; che i due veicoli ad esse richiesti non possono essere acquisiti in disponibilità con contratto di locazione o comodato senza conducente e che tale numero di autoveicoli va costantemente mantenuto, tranne circostanze di forza maggiore.
La circolare ricorda che in base all’elevazione da EURO 3 ad EURO 5 della tipologia di autoveicoli richiesti, l’accesso diretto al mercato in forma associata (tramite cooperative o consorzi a proprietà divisa aventi un massa complessiva pari o superiore ad almeno 80 ton.) è “possibile solamente con autoveicoli di massa superiore a 1,5 ton. almeno Euro 5″ e che eccezionalmente: ”in via transitoria di prima applicazione della nuova normativa…è consentita l’acquisizione (che può essere anche l’ordine commissionato al rivenditore del mezzo di trasporto) di uno o più autoveicoli EURO 3 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2012″ (cioè fino al 6 aprile 2012). La circolare conclude in maniera sibillina: “Qualora la documentazione fornita in tal senso appaia controversa, va trasmessa alla Divisione 6 di questa Direzione generale per la valutazione”.