Sancito dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94, l’obbligo di valutare tutti i rischi è a tutt’oggi ancora in gran parte disatteso o adempiuto solo in modo formale e poco sostanziale
di DOMENICO BERRITTO*
La valutazione dei rischi, di tutti i rischi presenti, come ribadito dai più recenti aggiornamenti del D.Lgs. 626/94, costituisce la principale innovazione del regime normativo sulla sicurezza introdotto in Italia con il D.Lgs. 626, implicando la necessità di maggiore conoscenza, competenza e responsabilità da parte del datore di lavoro, garante della sicurezza in azienda.
A dieci anni circa dall’entrata in vigore del Decreto, però, come rilevato dai primi monitoraggi effettuati dalle Regioni, l’obbligo stesso è stato, nella maggioranza dei casi, adempiuto solo in maniera incompleta o comunque formale e poco sostanziale.
Come noto il D.Lgs. 626/94 richiede al datore di lavoro di identificare e valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e quindi all’esito di tale valutazione individui ed attui, in maniera precisa, le misure di prevenzione e di protezione più idonee.
Molte difficoltà e ritardi sono attribuibili, ad onor del vero, ad una iniziale formulazione della norma che prevedeva la possibilità di far ricorso ad una “autocertificazione” della valutazione dei rischi, dai più interpretata come la possibilità di “eludere” una documentazione ed un procedimento che necessariamente deve prevedere la forma scritta. A smentire tali sbrigative convinzioni sono, pertanto, dovute intervenire numerose circolari del Ministero del Lavoro, degli stessi Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., nonché le successive previsioni legislative come il D.Lgs. 25/2002 sulla valutazione del rischio chimico.
La valutazione dei rischi, seria e sostanziale, non può che essere svolta seguendo le prescrizioni delle norme e quindi deve:
– coinvolgere tutte le figure previste, dal Responsabile del Servizio di prevenzione
e protezione, al Medico Competente, al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
– seguire una precisa procedura, partendo dalla definizione del ciclo produttivo e
della struttura aziendale, all’identificazione di tutti i pericoli e rischi derivanti
nonché di tutti i soggetti esposti, alla conseguente adozione delle misure di
prevenzione e protezione, alla definizione delle misure di emergenza, lotta
antincendio e pronto soccorso;
– prevedere appropriati interventi di informazione formazione addestramento
ecc.;
– prevedere la verifica dell’avanzamento delle azioni di miglioramento
programmate, aggiornamenti ed anche una nuova valutazione in caso di
introduzione di nuove tecnologie/processi o attività;
– prevedere, in casi particolari, specifiche valutazioni in relazione ai rischi
(rumore, agenti chimici, cancerogeni, ecc.);
Risulta, comunque, chiaro anche per gli addetti ai lavori che non può esistere un univoco approccio alla valutazione, che sia adatto ad ogni tipologia di pericolo ed ad ogni realtà lavorativa, ma è necessario ricorrere a diverse metodologie e diversi iter valutativi stilati di volta in volta, anche con la preventiva consultazione del Rappresentante dei lavoratori.
A dieci anni dall’applicazione della nuova normativa antinfortunistica, i tempi sembrano ormai maturi per quel salto di qualità nel modo di fare prevenzione in azienda e le statistiche degli ultimi anni, che testimoniano un netto calo negli infortuni sul lavoro, sembrano confermarlo.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede Claai di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento