LE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE NON SEMPRE APPAIONO CALCOLATE CORRETTAMENTE
Di EGIDIO PAOLUCCI*
Quanto è accaduto lo scorso mese di luglio, quando la Gest Line spa (concessionario per la riscossione dei crediti per la provincia di Napoli) ha letteralmente causato una pioggia di preavvisi di fermi amministrativi delle autovetture dei napoletani, ci induce ad una serie di riflessioni.
A scanso di qualsiasi equivoco, prima di ogni cosa, riteniamo doveroso stigmatizzare il deprecabile comportamento di coloro che, nell’inosservanza di qualsiasi regola, omettono di assolvere all’obbligo di pagamento delle somme dovute, a vario titolo, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni sia centrali che locali.
In tal senso, appare utile e necessario il lavoro di riscossione svolto dalla Gest Line spa, sempre che questo, però, venga svolto con l’osservanza delle norme che lo disciplinano e di tutte le regole di garanzia in favore di coloro che vengono sottoposti ad esecuzione forzata.
Così non è stato recepito dall’opinione pubblica il blitz di luglio, attraverso il quale la società di riscossione ha preannunciato ed, in alcuni casi, disposto il fermo amministrativo delle autovetture dei napoletani (già pronti per la partenza per le vacanze d’agosto), in quanto tale misura coercitiva non è apparsa giustificata dall’entità dei crediti da riscuotere, che, nella maggior parte dei casi, rendevano sproporzionato il “sequestro” di un’autovettura e dalle modalità di esecuzione.
Del medesimo avviso è stato il Consiglio di Stato che, con una immediata decisione e prima che la Gest Line spa portasse a termine il procedimento di fermo presso il pubblico registro automobilistico, ne ha dichiarato la sua illegittimità, così – di fatto – bloccando l’operazione.
Pertanto, scongiurato il pericolo del fermo dell’autovettura, non resta che soffermare l’attenzione sulla correttezza dell’operato del concessionario della riscossione, anche in ordine alla formulazione delle richieste di pagamento ed alla correttezza delle somme richieste a titolo di interessi di mora, somme aggiuntive, diritti e spese varie.
Ed è proprio questo il punto dolente, perché a ben esaminare la specifica delle “somme dovute” dal debitore, così come contenute nella lettera di messa in mora e preavviso di fermo amministrativo predisposta dalla Gest Lina spa, sembra proprio che qualcosa non quadri o, per lo meno, non sia chiara.
Innanzitutto, va osservato che nella richiamata lettera non abbiamo trovato alcun riferimento normativo idoneo a sorreggerla ed a consentire al contribuente il sindacato di merito e di legittimità degli importi richiesti in pagamento : in una espressione si può dire che la lettera di messa in mora con preavviso di fermo amministrativo in questione non è trasparente.
Nel merito, va fatto un primo rilievo in ordine agli interessi di mora richiesti, che la legge (Dpr 602/73 art.30) dispone doversi commisurare nell’aliquota determinata annualmente con decreto del Ministero delle finanze, ma che in alcuni casi sono sembrate essere state calcolate in maniera diversa o, meglio, non corrispondente alla predetta aliquota.
Un secondo rilievo, va fatto in ordine alla voce “diritti e spese esecutive” sempre contenuta nella richiamata lettera: in tal caso la norma (DM Finanze 21/11/00 art.17) dispone che dette spese sono dovute in caso di effettivo compimento di atti esecutivi e sono determinate secondo le tabelle A e B del predetto decreto ministeriale; a rigor di logica, ciò significa che sono dovute solo dal momento in cui il fermo viene disposto e non anche in caso di invio di una semplice lettera di preavviso di fermo, come è avvenuto.
Infine, non pare trovare giustificazione neppure la voce “compensi di riscossione coattiva”, alla quale non è accompagnata neppure l’indicazione della norma in virtù della quale la richiesta è operata.
Insomma, pare che il concessionario – in alcuni casi – sia caduto in errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che regolano la riscossione coattiva dei crediti delle pubbliche amministrazione e nell’applicazione degli interessi di mora, sanzioni, spese, diritti, ecc..
Consigliamo, pertanto, alle imprese nostre associate di eseguire immediatamente il pagamento dei tributi richiesti (se dovuti) onde evitare aggravi ulteriori, ma di eseguire, al contempo, un buon esame della specifica delle stesse somme, al fine di potersi rivalere in un secondo momento per le richieste di pagamento risultate non giustificate.
In alternativa ed in caso di preavvertimento dell’esecuzione forzata, qualora vi sia fondato motivo, per il contribuente vi è sempre la possibilità di bloccare giudizialmente la minacciata esecuzione.
*responsabile ufficio legale Claai