
di DOMENICO BERRITTO*
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare”, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.
Il decreto legge, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È stata scelta la via del decreto-legge e i nuovi adempimenti sono già entrati in vigore (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione).
Le norme contenute sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (il 22 giugno 2013), successivamente il Decreto è stato convertito con la Legge 98/2013.
È evidente che un’entrata in vigore così repentina, non può che creare un po’ di confusione iniziale nelle aziende, tra i vari attori della sicurezza e tra gli stessi Enti Ispettivi.
Innanzitutto relativamente ai contratti di lavori pubblici, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
Viene inoltre previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità.
Altre novità riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non sarà più necessario il DUVRI ma è invece necessaria l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Inoltre niente DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs.81/08.
Modificato anche l’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), viene aggiunto un comma 6-ter che indica che attraverso un futuro decreto sarà individuato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo”.
In questo caso la misura prevista sembra proprio assomigliare ad una nuova forma di “autocertificazione”, appena faticosamente abolita dallo scorso 01 giugno.
Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, per il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera, da individuarsi sempre con futuro Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Altro cambiamento rilevante riguarda invece l’ampliamento delle attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Altre “semplificazioni” hanno riguardato anche la formazione alla sicurezza e la sorveglianza sanitaria.
In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
“In tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.
Altre misure di semplificazione riguardano gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso.
Dunque una riduzione degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sorveglianza sanitaria con l’intento di evitare la ripetizione di adempimenti già posti in essere da uno stesso o da altri datori di lavoro. Ad esempio riguardo alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa o a quella, quando previsto, di ripetere l’attività di formazione perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato.
Sicuramente il decreto o future circolari dovranno tuttavia meglio specificare termini troppo generici come “idonee attestazioni” o, comunque, tener conto che una non ripetizione della formazione può aver senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.










