Negli ultimi due anni la CLAAI, le altre Associazioni dell’Artigianato ed i sindacati CGIL-CISL-UIL hanno adottato scelte importanti al fine di potenziare il sistema di welfare integrativo previsto per i lavoratori del comparto artigiano.
Il carattere innovativo delle soluzioni individuate prevede la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.
Come previsto dagli accordi collettivi (in particolare, si ricordano gli accordi collettivi del 21 novembre 2008, 23 luglio 2009, 15 dicembre 2009 e l’Atto di indirizzo del 30 giugno 2010, allegato alla presente) a partire dal 1° luglio 2010 le imprese dovranno versare, in virtù di un nuovo meccanismo semplificato di raccolta, una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità, pari ad €. 125 annui per ogni lavoratore dipendente. Tale contributo sarà frazionato in 12 quote mensili pari ad €. 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese.
I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate. Le imprese artigiane in regola con i versamenti ai propri lavoratori dipendenti all’EBAC – Ente Bilaterale dell’Artigianato Campano – possono usufruire delle provvidenze previste dalla Carta dei Servizi dell’EBAC. La Carta dei Servizi dell’EBAC interviene a favore delle imprese e dei lavoratori nei momenti di crisi (sospensione lavorativa, contratti di solidarietà, disoccupazione), nei momenti di crescita (incremento occupazionale, trasformazione del rapporto di apprendistato a tempo indeterminato, anzianità occupazionale) e con provvidenze a carattere sociale (maternità, contributi protesi sanitarie, borse di studio per i figli).
A partire dal 1° luglio 2010, in caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfetario pari ad €. 25 lordi mensili. Tale importo, che dovrà essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti , escluso il solo TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.