Il Patrimonio degli Enti Locali reso più vulnerabile dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003
di GIANLUCA STANZIONE
Con la recente sentenza numero 211 del 4-18 giugno 2003, la Corte Costituzionale ha affermato l’incostituzionalità della nuova disciplina degli enti locali che dispone l’impignorabilità delle somme di denaro vincolate di pertinenza di tali enti, prevedendo, quale condizione per la non assogettabilità delle stesse, che non siano stati effettuati pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture, o in assenza di queste, delle deliberazioni di impegno di spesa.
Il nuovo Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000) ha, infatti, reintrodotto all’articolo 159, commi 2, 3 e 4 una disposizione già a suo tempo dichiarata illegittima, sicchè i dubbi di costituzionalità prospettati con riferimento dapprima alle Unità sanitarie Locali e poi agli enti locali, si fondavano sull’irragionevole disparità di trattamento delle discipline di tali categorie di enti.
La Corte ha sottolineato che la norma impugnata, per la parte che interessa, riproduce il testo dell’articolo 113 del D.lgs numero 77 del 1995 che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza numero 69 del 1998.
In quell’occasione la Corte Costituzionale ebbe ad osservare che, stante la omogeneità delle situazioni giuridiche riferibili, rispettivamente, alle unità sanitarie locali ed agli enti locali, del tutto irragionevole risultava la disparità di trattamento della disciplina censurata nella parte in cui disponeva la impignorabilità delle somme di denaro destinate alla realizzazione degli scopi essenziali degli enti locali senza condizionarle, in conformità a quanto previsto
per le ex Usl, all’inesistenza di pagamenti cd. preferenziali e cioè effettuati da tali enti senza l’osservanza di un determinato ordine cronologico.
Con la sentenza in esame si ristabilisce anche per gli enti locali la medesima situazione che aveva indotto i giudici dell’esecuzione a decidere nel senso che non costituiscono cause di impignorabilità i vincoli rimessi al potere dispositivo dell’ente locale debitore che sottraggono all’esecuzione forzata le somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili degli enti pubblici territoriali.
In sede di processo di esecuzione le amministrazioni comunali per poter beneficiare dell’impignorabilità delle somme destinate a fini espressamente indicati, dovranno, quindi, non solo produrre in giudizio la delibera semestrale, notificata al tesoriere, di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, ma anche rispettare l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, nell’ipotesi in cui non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa da parte dell’ente, provando di non aver compiuto pagamenti idonei a farle decadere dal beneficio.