Il Ministero dello sviluppo ha fornito alcuni pareri relativamente alla corretta applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Di seguito ne riportiamo alcuni:
– PARERE IN MERITO ALL’APPLICABILITA’ DEL DECRETO 37/08 AGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ “DI PROCESSO, COMMERCIALI E TERZIARIE” – Secondo il ministero il decreto va applicato, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, anche a quelli a servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie che si svolgono all’interno degli edifici. Pertanto un’impresa che svolge attività di produzione e installazione di impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e celle frigorifere non può essere esonerata dall’applicazione della norma.
– RICONOSCIMENTO REQUISITI – Secondo il ministero un soggetto in possesso di diploma di qualifica di “operatore elettrico” seguito da un’esperienza professionale di oltre due anni continuativi (anche compresa l’attività di apprendistato) può ottenere il riconoscimento della qualifica ai sensi dell’art. 4 del decreto 37/08.
– RICONOSCIMENTO REQUISITI – Nulla osta al riconoscimento della qualifica a soggetti che hanno prestato la loro opera per almeno tre anni come operai specializzati nell’installazione degli impianti di cui alle lettere B-C-D-E-F-G della norma in parola, in imprese operanti nel settore industriale (prive, quindi, dell’abilitazione prevista dalla legge 46/90) e che hanno prestato la loro opera per almeno tre anni in qualità di titolare di impresa o legale rappresentante di società operanti nel settore di cui al punto che precede. Resta inteso che tali soggetti dovranno fornire la documentazione ritenuta necessaria dalla CCIAA al fine di dimostrare il concreto svolgimento dell’attività da parte dell’impresa in cui erano inseriti.
– RICONOSCIMENTO REQUISITI – Ai soggetti che hanno maturato, ante D.M. 37/08, i requisiti tecnico-professionali in base alla legge 46/90, senza aver tuttavia presentato, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. all’ufficio del Registro Imprese, non possono essere riconosciuti i requisiti tecnico professionali necessari per l’esercizio delle attività oggetti di denuncia.
Stessa sorte e per le medesime ragioni di cui innanzi, tocca a coloro che “hanno iniziato ma non completato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. b) e c) della legge 46/90, il periodo di inserimento presso un’azienda abilitata.
– RICONOSCIMENTO REQUISITI – Ai fini della maturazione dei requisiti tecnico – professionali la prestazione lavorativa svolta deve essere necessariamente quella di “operaio installatore specializzato” e la stessa – con il possesso di tale qualifica – deve avere una durata complessiva non inferiore ai “tre anni”, indipendentemente dalla qualifica eventualmente posseduta dal soggetto interessato al momento della valutazione dei citati requisiti.
– RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ – Un’impresa di installazione comunitaria (austriaca) che venga in Italia in regime di libera prestazione di servizi è comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano.
– RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO – Resta confermato il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo alla CCIAA o alla CPA, salvo volersi avvalere di pareri competenti da parte di terzi.
– RESPONSABILE TECNICO – il responsabile tecnico di un impresa non può esercitare attività autonoma ovvero attività subordinate presso terzi (in entrambi i casi anche di altra natura ) dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l’impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente.