Nuovo Codice Ambientale
Importanti novità in materia di rifiuti
di EGIDIO PAOLUCCI*
Il 29 aprile scorso è entrato in vigore il decreto legislativo nr. 152 del 2006, più comunemente denominato “Nuovo codice ambientale”, che ha introdotto importanti novità in tema di smaltimento dei rifiuti residuati dalle lavorazioni industriali ed artigianali.
È stata ridotta, se non azzerata, la differenza giuridico-ambientale tra i rifiuti speciali ed i rifiuti solidi urbani con importanti risvolti pratici per le imprese artigiane in termini di oneri di smaltimento ed in termini di adempimenti fiscali.
Cominciamo con l’evidenziare che, con la vecchia normativa, facente capo al decreto legislativo nr. 507/93, modificato dal decreto legislativo nr. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), le imprese artigiane erano tenute a conferire i rifiuti solidi urbani al servizio pubblico di raccolta mentre erano tenute a provvedere allo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali (ovvero quelli derivanti dalla lavorazione) e di quelli pericolosi (ovvero quelli tossici e nocivi).
Connesso a tale obbligo di smaltimento a proprio carico era anche l’obbligo di compilazione e di spedizione del modello c.d. Mud, contenente l’elencazione specifica della tipologia e quantità dei rifiuti speciali e pericolosi smaltiti nell’anno precedente.
Le cose cambiano con il nuovo assetto normativo appena approvato.
Cade la distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani e cade per tale tipologia di rifiuti anche ogni adempimento di carattere burocratico come è ad esempio la compilazione e spedizione del c.d. Mud.
L’art. 189 del decreto infatti prevede che l’obbligo di presentazione della dichiarazione ecologica alle Camere di Commercio territorialmente competenti riguarda solo le imprese che producono i rifiuti di natura pericolosa, non più anche per quelli di natura speciale.
Tale norma, quindi, esclude dall’obbligo di presentazione del Mud i produttori di rifiuti non pericolosi, i quali invece beneficeranno dell’esenzione.
Il decreto in argomento, però, non riguarda tutte le imprese artigianali ed industriali ma pone dei limiti di natura dimensionale per la sua applicabilità.
Infatti, a norma dell’art. 195, la semplificazione “ambientalistica” con l’assimilazione dei solidi urbani a quelli rifiuti speciali riguarda le imprese che svolgono la propria attività in locali di superficie non superiore a 150 mq. per quanto riguarda i Comuni che contano fino a 10.000 abitanti ed in locali di superficie non superiore a 250 mq. per quanto riguarda i Comuni con popolazione maggiore.
Ulteriori presupposti per avvalersi delle esclusioni e semplificazioni legislative ora esaminate sono connessi anche al requisito dimensionale delle imprese, che per quanto riguarda quelle artigiane è fissato nel numero di tre dipendenti; le imprese con più di tre dipendenti non sono infatti escluse dalla semplificazione.
Gli effetti di tale novità legislativa, inoltre, non riguardano solo la semplificazione amministrativa, ma hanno risvolti positivi per le imprese anche in termini economici.
Infatti, per effetto dell’assimilazione di tutti i rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione artigianale ed industriale come rifiuti speciali, viene da sé che le imprese artigiane (per definizione) non produrranno più rifiuti solidi urbani ma produrranno solo rifiuti speciali.
Le stesse, quindi, non saranno più tenute al pagamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani per assenza del presupposto impositivo.
Il vero attuale problema da affrontare, però, riguarda unicamente la decorrenza circa l’applicabilità in concreto della normativa in esame.
L’entrata in vigore del decreto è avvenuta il 29 aprile scorso ma si nutrono ancora dubbi tra gli operatori circa la decorrenza della sua applicazione – in relazione all’esonero dal pagamento della Tarsu – perché secondo qualcuno la norma non sarebbe sufficientemente chiara e necessiterebbe di decreti attuativi.
Nel frattempo, però, un importante risultato è già divenuto attuale; lo stesso riguarda l’obbligo di presentazione del Mud, la cui scadenza era fissata per il giorno 2/5/2006: l’entrata in vigore del decreto 152/06 (precedente alla scadenza) ha di fatto esonerato le imprese dalla sua presentazione.
*responsabile ufficio legale Claai