AUTOTRASPORTATORI: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2011
Il Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per nome di terzi, riunitosi il 20 giugno 2012 – Gazzetta Ufficiale numero 145 del 23-6-2012 – ha deliberato le modalità e quantità di riduzioni dei pedaggi autostradali per le imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio.
I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi, ulteriormente aumentata, sempre commisurata al volume del fatturato annuale, per i pedaggi effettuati nelle ore notturne.
Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:
a) dalle imprese e dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso dell’anno 2011, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi e conto proprio.
b) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea che,alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso dell’anno 2011 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
La percentuale di riduzione compensata del pedaggio autostradale, secondo uno schema e modalità pubblicato in Gazzetta Ufficiale, va da un minimo del 4,33% ad un massimo del 13%, aumentati del 10% per pedaggi effettuati nelle ore notturne.
Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate devono presentare le domande per la riduzione, esclusivamente per via telematiche e pena l’esclusione, a partire dalle ore 9,00 del 02 LUGLIO 2012 e fino alle ore 14,00 del 03 AGOSTO 2012.