Il 12 ottobre 2017 entra in vigore la disposizione dell’art. 18 Dlgs 81/2008 Testo Unico Sicurezza legata all’attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione.
L’adempimento consiste nell’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Il suddetto obbligo interessa le aziende con dipendenti, con collaboratori, con tirocinanti, e anche le aziende composte di soli soci o di soli collaboratori familiari. Rimane escluso il titolare di ditta individuale che svolge attività da solo.
La mancata comunicazione telematica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1800€.
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI DELLA CLAAI – Napoli piazza Garibaldi 49 tel.0815544990 mail claainapoli@claaicampania.it