La legge finanziaria 2007 ha introdotto significative modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti, la norma ha previsto la rideterminazione – in misura complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota per gli apprendisti è ridotta all’1,50% nel primo anno e al 3% nel secondo anno di contratto.
Sono state, altresì, estese, sempre a partire dall’1/01/07, le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Il DM Lavoro/Economia del 28 marzo 2007 – in corso di pubblicazione sulla G.U.– ha provveduto a ripartire alle gestioni interessate la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1 gennaio 2007, nonché a determinare la misura della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia nelle misure di seguito indicate: FPLD 9,01%, Cuaf 0,11%, malattia 0,53%, maternità 0,05%, INAIL 0,30%:
All’aliquota a carico del datore di lavoro deve poi essere aggiunta la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, è stabilita nella misura del 5,84% da gennaio 2007.