Facciamo un po’ di chiarezza sulle procedure che garantiscono la tutela dei lavoratori esposti a rischio professionale
di DOMENICO BERRITTO
La normativa prevenzionale prevede l’obbligo assicurativo per tutti i lavoratori che prestano la propria opera alle dipendenze o sotto la direzione altrui : molti sono gli obblighi che derivano in capo al datore di lavoro da questo precetto normativo anche se non tutti appaiono sufficientemente chiari ai diretti interessati .
L’infortunio, innanzitutto, comporta per il lavoratore il diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi di categoria. Tale periodo di assenza viene comunque computato nell’anzianità di servizio del lavoratore.
Il codice civile, inoltre, prevede che in caso di infortunio (o malattia professionale) il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un trattamento economico; i contratti collettivi prevedono comunque l’integrazione di questo trattamento, a carico del datore di lavoro, in modo da garantire al lavoratore il mantenimento del trattamento economico che avrebbe percepito lavorando. L’erogazione viene commisurata alla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento.
L’infortunato è obbligato a dare immediata comunicazione di qualsiasi evento occorsogli anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, come previsto dall’art. 52 del DPR 1124/65; il successivo art. 53 prescrive per il datore di lavoro l’obbligo di denunciare alla sede INAIL competente, entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, gli infortuni dei propri dipendenti che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni . La denuncia dell’infortunio può essere fatta con modello cartaceo o in via telematica e dovrà essere comunque corredata di certificato medico, al “primo certificato medico” possono comunque far seguito più certificati di continuazione e/o il certificato definitivo a guarigione avvenuta. Se si trattasse di infortunio mortale o che comporti il pericolo di morte dell’infortunato la denuncia andrà fatta entro le 24 ore dall’evento.
Per le malattie professionali, invece, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’evento entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa, mentre il datore di lavoro dovrà effettuare la denuncia all’INAIL, corredata di certificato medico, entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Naturalmente il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se insorta come effetto di un’attività lavorativa prestata alle dipendenze di un’altra impresa.
Il datore di lavoro, contestualmente alla denuncia indirizzata all’INAIL, dovrà comunicare anche all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui si è verificato l’evento con inabilità superiore ai tre giorni, sempre entro i due giorni dall’evento.
Il datore di lavoro, inoltre, deve permettere agli ispettori INAIL l’accertamento delle circostanze in cui si è verificato l’infortunio, ed è tenuto a fornire le notizie documentate relative alle retribuzioni da prendere a base per la liquidazione dei premi di assicurazione.
Infine il datore di lavoro dovrà provvedere alle registrazioni obbligatorie nel registro infortuni delle notizie richieste circa il lavoratore interessato, la dinamica dell’incidente, i danni riportati dal lavoratore , la durata dell’inabilità temporanea; al rientro da un infortunio il datore di lavoro dovrà inviare il lavoratore infortunato dal Medico competente aziendale per sottoporsi a visita medica ai fini del rilascio della nuova idoneità alla mansione.
*consulente Claai
per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.