di EGIDIO PAOLUCCI
È finalmente entrato in vigore lo scorso maggio il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (comunemente definita centrale rischi interbancaria) approvato dal Garante della Privacy il 16/11/2004.
Non deve essere sfuggito, evidentemente, al Garante della Privacy che le modalità con le quali gli istituti di credito privati avevano fino a questo momento gestito la banca dati dei clienti “in sofferenza” aveva creato non pochi problemi ai consumatori finendo per diventare più uno strumento oppressivo che uno strumento di tutela degli operatori creditizi, come in effetti dovrebbe essere.
Capitava non di rado che per un semplice inadempimento (c.d. sofferenza) il consumatore vedeva la sua iscrizione nel “libro nero” dei debitori senza possibilità di appello e tale iscrizione permaneva finanche dopo il pagamento del saldo, degli interessi e dei vari balzelli bancari, fornendo la definizione del soggetto come cattivo pagatore indiscriminatamente ed a tutti gli operatori del settore.
Cosa ancora più grave ciò poteva capitare anche perché gli operatori non avevano un vero e proprio obbligo di aggiornare le banche.
Quindi, non di rado capitava che anche dopo il pagamento integrale del debito, il soggetto rimaneva additato come cattivo pagatore.
Il risultato che praticamente conseguiva a tale situazione determinava che a quel soggetto, per un semplice inadempimento, poteva venire precluso definitivamente l’accesso al mondo creditizio.
Oggi, approvato il codice deontologico, ciò non dovrà più accadere, essendo state introdotte importanti novità e sanzioni a carico degli operatori del trattamento dei dati personali dei consumatori.
Innanzitutto, viene stabilito il principio che tutti coloro che utilizzano i dati personali dei consumatori devono osservare le regole di comportamento di cui al predetto codice, come condizione essenziale della correttezza e liceità del trattamento.
Il principio non è di poco conto, atteso che colui che tratta i dati personali del consumatore senza il rispetto delle regole ovvero in maniera scorretta viene sottoposto a sanzioni.
Importante novità discende anche dal principio che, non solo la gestione ed il trattamento dei dati, ma anche la conservazione degli stessi possono essere autorizzati solo dal consumatore.
Inoltre, anche in merito ai tempi di conservazione ed utilizzo dei dati personali vi è stato l’intervento del Garante.
Le informazioni creditizie di tipo negativo, relative ai ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, possono essere conservate nel sistema informatico fino ad un massimo di dodici mesi se si tratta di un ritardo relativo a non più di due rate e di ventiquattro mesi nei casi di ritardi più gravi.
Il gestore dei dati è tenuto ad aggiornare immediatamente i dati immessi nel sistema ogni qualvolta il consumatore abbia provveduto a sanare la posizione in sofferenza e, comunque, anche nei casi in cui la posizione non viene sanata la “segnalazione” non può rimanere nel sistema per più di trentasei mesi.
Ed ancora, la tutela del consumatore che inspira l’intero codice di deontologia in questione ha determinato il Garante ad istituire non solo il registro dei clienti morosi (posizioni negative) ma anche il registro dei clienti virtuosi che memorizza i piani di rimborso portati a termine regolarmente.
La nostra associazione partecipa con favore alla regolamentazione del settore imposta dal provvedimento del Garante della Privacy sopra commentato e rimane a disposizione dei propri associati per ogni ed eventuale chiarimento in merito.
responsabile ufficio legale Claai