LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO – TRASFERIMENTO DEL TFR MATURANDO
Premessa
Com’è certamente noto, recenti disposizioni legislative prevedono la possibilità per il singolo lavoratore di aderire alla previdenza complementare, anche attraverso la destinazione alla stessa, su base volontaria, del solo TFR – trattamento di fine rapporto – maturando (ossia quello che maturerà dal momento della scelta in avanti), rimanendo invece immutata la gestione e l’accantonamento in azienda di tutto il TFR pregresso.
Rispetto a quanto precede, è bene ricordare quanto segue:
Ø la legge finanziaria 2007 ha tra l’altro previsto l’anticipo al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore di tutte le disposizioni in materia di “Previdenza Complementare” e TFR;
Ø ne consegue che dal 1° gennaio 2007, il lavoratore assunto entro il 31dicembre 2006 ha 6 mesi di tempo per decidere se destinare il proprio TFR ad un Fondo pensione oppure lasciarlo in azienda, comunicando entro tale termine la scelta al datore di lavoro.
Ovviamente, in ipotesi di rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31 dicembre 2006, i 6 mesi di tempo per esercitare la scelta decorrono dalla data di assunzione;
Ø tale scelta potrà di fatto prevedere 3 possibilità:
1. la scelta esplicita di mantenimento, per effetto della quale il lavoratore può scegliere esplicitamente di mantenere il proprio TFR in azienda.
In tal caso,
o per le imprese con un numero di addetti non superiore a 49 unità, il TFR rimarrà effettivamente in azienda, mentre
o per le aziende con più di 49 addetti, il TFR verrà trasferito interamente al Fondo INPS previsto dalla Finanziaria 2007.
2. la scelta esplicita di destinazione, per la quale il lavoratore dichiara di voler destinare il proprio TFR maturando ad un Fondo pensione, sia esso negoziale (previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro) ovvero aperto (secondo le soluzioni offerte dal mercato assicurativo o bancario);
3. una “scelta tacita”, per la quale (se il lavoratore non esprime alcuna volontà nell’arco dei sei mesi dedicati alla scelta) il suo TFR maturando, secondo il meccanismo del “silenzio – assenso” previsto dalla vigente normativa, viene automaticamente trasferito al Fondo pensione negoziale previsto dall’accordo collettivo di riferimento (per le Imprese artigiane dei settori diversi da quello Edile, ARTIFOND);
Ø la scelta deve necessariamente essere formalizzata attraverso l’esatta compilazione del modello ministeriale TFR_1 (per gli assunti entro il 31 dicembre 2006) ovvero TFR_2 (per gli assunti dal 1° gennaio 2007), non essendo assolutamente possibile avvalersi di altra e diversa procedura (quale, ad es., autocertificazioni, dichiarazioni di responsabilità ed altro);
Ø le quote di TFR destinate dal lavoratore a previdenza complementare escono “fisicamente” dall’impresa, per divenire oggetto di forme d’investimento – ad opera del Fondo prescelto – sui consueti strumenti finanziari messi a disposizione del mercato azionario. Da ciò derivano, per il lavoratore / investitore, sia prospettive di incremento del capitale impegnato, sia rischi connessi a perdite, connaturate alla gestione borsistica/azionaria. E’ chiaro che solo la maggiore propensione al rischio di investimento potrà far sorgere nel dipendente la speranza di auspicati maggiori rendimenti rispetto alle automatiche rivalutazioni ISTAT per il “vecchio” TFR;
Ø la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare è irreversibile, nel senso che una volta aderito tacitamente ovvero esplicitamente alla stessa, il lavoratore non ha più possibilità di modificare tale decisione e di ritornare – volendo – al consueto accantonamento del TFR presso l’impresa;
Ø al contrario, il lavoratore che si esprimesse per il mantenimento del suo TFR in azienda, esattamente come in passato, potrà sempre modificare tale scelta, magari, alla luce delle prime reali esperienze e risultati di gestione e rivalutazione di tali accantonamenti, aderendo eventualmente, in un secondo tempo ed in piena libertà, alla previdenza complementare;
Ø nel caso in cui il lavoratore – 30 giorni prima dello scadere dei 6 mesi a sua disposizione per effettuare la scelta – non avesse fornito alcun riscontro al proprio datore di lavoro, quest’ultimo ha l’obbligo di rammentare tale scadenza e le conseguenze della formazione dell’eventuale “silenzio – assenso”, in termini di irreversibilità dell’automatica adesione alla previdenza complementare. Ove il dipendente persistesse nel silenzio, allo scadere dei 6 mesi suddetti, tutto il suo TFR maturando sarà versato definitivamente ed irreversibilmente al Fondo Negoziale. Pertanto, in sede di prima applicazione, per tutti i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, il predetto termine per ricordare l’adempimento in parola a coloro che non avessero ancora dato riscontro all’impresa scadrà il prossimo 31 maggio 2007.
Fondo pensione ARTIFOND
ARTIFOND – trattasi di un Fondo costituito ad opera delle Organizzazioni Nazionali dell’Artigianato e dei Lavoratori.
E’ il fondo pensione complementare dedicato ai dipendenti del settore artigiano (con esclusione del solo settore dell’edilizia che, come noto, fa riferimento al Fondo “PREVEDI”); è legalmente riconosciuto, non ha fini di lucro ed è iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 156 ed è autorizzato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP.
Vi possono aderire i lavoratori di aziende del settore artigiano appartenenti a tutte le categorie contrattuali (come detto, con esclusione dell’edilizia).
L’adesione ad ARTIFOND è assolutamente volontaria. Per aderire, è necessario scaricare il “modulo di adesione” dal sito www.artifond.it e compilarlo secondo le scelte operate.
Ogni lavoratore che decidesse di aderire ad ARTIFOND diventa titolare di un proprio conto pensionistico individuale, sul quale vengono accreditati i suoi contributi, i contributi dell’azienda, la quota di TFR, i rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria delle quote versate.
Se il lavoratore si trasferisce in un’altra azienda in cui si applica un contratto del settore dell’artigianato (con esclusione dell’edilizia) prosegue con la nuova azienda il proprio accantonamento rimanendo associato ad ARTIFOND, senza nessuna interruzione. Se invece si trasferisce in un’azienda di un diverso settore, può trasferire la sua posizione pensionistica presso il Fondo pensione previsto dal contratto che la nuova azienda applica, oppure può ricevere – solo a determinate condizioni – la liquidazione sotto forma di capitale.
In caso di decesso del lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, il capitale maturato viene riconosciuto agli eredi ovvero ai beneficiari indicati dall’aderente.
Come anticipato sopra, anche il fondo ARTIFOND affida la gestione degli investimenti a società specializzate nella gestione del risparmio, sulla base di convenzioni appositamente autorizzate, quali:
§ compagnie di assicurazione;
§ banche;
§ società di intermediazione mobiliare (SIM);
§ società di gestione dei fondi comuni di investimento.
Qualora l’andamento dei rendimenti (derivanti dalle scelte delle linee di investimento operate dai Gestori) si dovesse rivelare insoddisfacente, sarà cura del Consiglio di Amministrazione del fondo procedere al cambio dei gestori stessi.
Annualmente ogni associato riceverà il proprio certificato pensionistico (estratto conto) in cui sarà riassunta ed aggiornata la sua posizione (i contributi versati, i rendimenti netti realizzati) e potrà controllare la qualità delle prestazioni ARTIFOND.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ARTIFOND eroga a tutti gli associati una pensione integrativa (rispetto a quella pubblica erogata – di regola – dall’INPS), acquisita osservando le regole previste dallo statuto del Fondo.
Il lavoratore può scegliere di convertire parte della pensione in capitale (fino al massimo del 50%).e parte in forma di rendita calcolata ridistribuendo il capitale accumulato in ragione dell’età e del sesso del socio.
I requisiti minimi per le prestazioni sono i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria o l’anzianità di iscrizione al fondo (almeno 5 anni). Nel caso in cui non si raggiungessero suddetti i requisiti minimi, al lavoratore aderente verrà liquidato l’intero capitale accantonato.
E’ comunque possibile trasferire la propria posizione da un fondo pensione ad un altro sia per scelta, dopo due anni di iscrizione al Fondo, sia per cambio di attività lavorativa.
Le spese di iscrizione / adesione ammontano ad € 10,32, da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione di cui € 5,16 a carico dell’aderente / lavoratore ed € 5,16 a carico del datore di lavoro. Sono inoltre previste spese annuali cosiddette di “Sostenimento”, a diretto carico del solo dipendente aderente (compresi coloro che versano esclusivamente il TFR), in misura fissa pari ad € 15,00, prelevato dal primo versamento di ciascun anno.
L’Ufficio Sindacale dell’Unione resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e per la fornitura della suddetta modulistica di adesione.