Ancora molti gli aspetti controversi relativi alla particolare figura del lavoratore autonomo
di DOMENICO BERRITTO
Alla luce del D.Lgs. 81/2008 e delle seguenti integrazioni e modifiche apportate con il D.Lgs. 106/2009 il lavoratore autonomo resta destinatario di obblighi e garanzie di sicurezza diversi da quelli previsti per i dipendenti ma non certo meno importanti e stringenti, in particolare legati alla loro presenza nei cantieri, per assicurare un uniforme livello di sicurezza a tutte le figure che vi operano .
L’art. 89 comma 1 lett. d definisce il lavoratore autonomo come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, riprendendo quella che era già la definizione prevista nel precedente D.Lgs 494/96 nonché nel Codice civile all’art. 2222. Appare quindi esserci una netta distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, che si evidenzia proprio nell’assenza di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri.
Addentrandoci nel tema specifico della sicurezza sul lavoro e degli obblighi previsti si può notare come le posizioni dei diversi soggetti, datore di lavoro, lavoratore subordinato, lavoratore autonomo, sono molto diverse tra loro.
Indubbiamente con il D.Lgs. 81/08 sono stati fatti notevoli passi avanti rispetto alla tutela di numerose forme di lavoro para-subordinato (che l’art. 2 equipara chiaramente al lavoro dipendente), mentre quasi nulla è cambiato per i lavoratori autonomi.
L’art. 21 prevede espressamente l’obbligo per i lavoratori autonomi di:
● utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al Tit. III del
decreto
● munirsi di dispositivi di protezione individuale
● munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia ed
Introduce la facoltà (che diventa nei fatti obbligo) di beneficiare della
sorveglianza sanitaria
● partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza legati ai rischi presenti nella propria attività.
Nell’ambito dei cantieri il Tit. IV nell’art. 94 e 100 si limita a specificare che “i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantiere … si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per la sicurezza ai fini della sicurezza”.
Il dislivello di tutele tra lavoratore subordinato o parasubordinato e lavoratore autonomo appare chiaro se si confronta l’elenco delle possibili violazioni per i datori di lavoro elencate all’art. 159 (sorveglianza sanitaria, formazione, informazione, servizi igienici, idoneità dei ponteggi, redazione del Piano Operativo, ecc.) e quelle previste a carico del lavoratore autonomo all’art. 160.
Ecco anche uno dei motivi per cui dove c’era una impresa con un titolare e 5 dipendenti che rifacevano un tetto oggi posso trovare un titolare con 2 dipendenti e 3 lavoratori autonomi o direttamente sei lavoratori autonomi.
Un sistema di lavoratori autonomi da chiamare ad ore, o giornate, per i quali ci sono minime incombenze formali e di sicurezza, il tutto abbinato ad un sistema di controlli ancora insufficiente a gestire tale fenomeno, rappresenta una soluzione incredibilmente efficace dal punto di vista imprenditoriale.
Ecco perché sempre più spesso ci troviamo di fronte a “titolari firmatari di impresa individuale” senza dipendenti che stanno fornendo una mera prestazione di manodopera, fatturando ad ore il lavoro svolto e senza alcun tipo di tutela per la propria incolumità.
Sicuramente il problema tocca diversi settori strategici delle politiche nazionali e direttamente o indirettamente milioni di lavoratori e non presenta soluzioni facili o di immediata attuazione, richiederebbe invece un attento studio, analisi e ricerca da parte degli organi istituzionali, delle parti sociali nonché delle associazioni di categoria.