Questione interessi anatocistici:
l’uso di piazza non basta più
La giurisprudenza evolve, ed evolvendosi si ravvede (o perlomeno così sembra).
Dopo circa due anni di silenzio, si fa ancora sentire la Corte di cassazione in tema di interessi anatocistici e, pertanto, anche noi riteniamo opportuno ritornare ancora una volta sull’argomento a dimostrazione della sensibilità che la nostra Associazione mostra verso un problema che grava in maniera davvero pesante – nella maggior parte dei casi – sulle Piccole e Medie imprese.
Non molto tempo fa, la giurisprudenza di vario ordine e grado aveva cominciato a dichiarare l’illegittimità della ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pretesi dalle banche nei confronti dei propri clienti.
Ma gli entusiasmi furono subito offuscati dalla stessa giurisprudenza che con essi prese ad offuscare se stessa.
Ci furono infatti, diversi “ripensamenti”, in seguito ai quali, per non smentirsi, la giurisprudenza dovette dar vita ad un compromesso di ordine logico-giuridico: fu, quindi, stabilito che gli interessi anatocistici pretesi dalle banche nei confronti dei propri clienti ritornavano ad essere legittimi perché basate su un uso negoziale, il cosiddetto uso di piazza.
Come si dice, ciò che usciva dalla porta faceva subito rientro dalla finestra lasciata spalancata.
Complici della rimonta delle banche e dell’anatocismo furono anche una serie di articoli, considerazioni, commenti di questo o quello studioso pubblicati su questa o quella rivista specializzata, i quali – probabilmente – spianarono la strada ad alcune rare sentenze del Tribunale di Roma, seguito a ruota da sporadiche sentenze di altri Tribunali che ne confermavano il contenuto.
Ma la forzatura era evidente e già la Corte di appello di Roma agli inizi del 2001, stroncava sul nascere quell’embrione di orientamento del Tribunale di Roma che – già a prima vista – sembrava caratterizzato da profonda ingiustizia.
Lo scossone, invece, è stato dato da uno strepitoso “uno – due” sferrato all’anatocismo da parte della Corte di cassazione, contenuto in due recentissime decisione, il quale ha messo “Ko” la rimonta che l’anatocismo stava iniziando nei confronti dei clienti bancari.
Le sentenze sono datate entrambe 1 febbraio 2002 e con le stesse viene stabilito – chissà quanto definitivamente – che le clausole di un contratto bancario che preveda la ricapitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, anche se si basa su un uso negoziale, dal momento che l’articolo 1283 del codice civile esige che l’uso debba essere normativo.
In ordine all’uso normativo, prosegue, lo stesso non può essere ipotizzabile (nelle ipotesi che ci occupano) in quanto non vi è la presenza del requisito oggettivo (cioè l’esistenza dello stesso e la sua certezza), della costante ed uniforme ripetizione del comportamento in un dato tempo, e del requisito soggettivo, cioè della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza.
La Corte ribadisce, quindi, la nullità della clausola cosiddetta di uso di piazza, utilizzata per decenni dalle banche per la determinazione del tasso di interesse dovuto dai clienti – correntisti – in misura superiore a quello legale.
La decisione dice a chiare lettere che, per pretendere un tasso di interesse superiore a quello legale, occorre che la pattuizione sia stata redatta in forma scritta.
Non è sufficiente quindi, per la determinazione del tasso di interesse in misura ultralegale, il richiamo alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, rappresentando tale pattuizione il richiamo ad elementi estrinseci al contratto stesso; elementi che, quindi, il cliente non è in grado di valutare fin dall’inizio e fin dalla sottoscrizione del contratto.
Le decisioni, il cui contenuto abbiamo sintetizzato, non hanno avuto un gran risalto ed una giusta diffusione ma la loro portata sembra di notevole rilevanza; essa ci consente ancora una volta di affermare: via libera ai ricorsi ed alle richieste di rimborso!
Egidio Paolucci
responsabile ufficio legale Claai
dal Notiziario CLAAI – Aprile 2002