Legge 123 e D.Lgs. 155: due provvedimenti tante le novità
Pubblicati in gazzetta ufficiale tra la fine di agosto ed i primi di settembre due attesi decreti che introducono alcune novità nella gestione della sicurezza in azienda
di DOMENICO BERRITTO*
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 03.08.2007 n. 123: la legge entrata in vigore il 25 agosto 2007, delega il Governo ad emanare entro nove mesi (25 maggio 2008), il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il riassetto delle normative vigenti in materia, ma nel frattempo introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Tali misure sono operative dal 25 agosto 2007.
Con gli articoli, dal 2 al 12, della Legge n. 123/2007 vengono definite le misure urgenti operative dal 25 agosto 2007 di seguito indicate:
Art. 2 – Notizia all’INAIL di reato: il Pubblico Ministero dà immediata notizia all’INAIL, ai fini di un’eventuale costituzione di parte civile e di un’azione di regresso, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativamente all’igiene del lavoro ed anche quando tale fatto abbia determinato una malattia professionale.
Art. 3 – Modifiche dell’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 – Appalti
Sostituzione dell’art. 7, comma 3 con il seguente: “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Pertanto il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve provvedere, ai fini di un’adeguata cooperazione e coordinamento dei lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare al contratto di appalto o d’opera.
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro”.
Quanto sopra mette in evidenza quanto sia opportuno esplicitare in tali contratti i costi che dovranno essere sostenuti dai datori di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Modifiche all’art. 18 D.Lgs. 626/1994 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sostituzione nell’art. 18, comma 2, terzo periodo con: “il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori”.
Modifiche all’art. 19 D.Lgs. 626/1994 – Compiti dell’R.L.S.
Sostituzione all’art. 19 del comma 5 con il seguente: “il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 4 commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5 lettera O)”
Art. 5 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Vengono estesi i provvedimenti del Decreto Bersani già in applicazione nei cantieri edili, a tutte le attività imprenditoriali. Dettami che prevedono la sospensione dei lavori qualora le aziende dovessero impiegare lavoratori in nero (almeno per il 20% del totale) o presentare reiterate violazioni in materia di tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.
Disposizioni che prevedono l’estensione del potere e degli obblighi agli ispettori del lavoro, alle aziende sanitarie locali limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. 6 – Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Vengono estese a tutte le attività imprenditoriali gli obblighi relativi alla fornitura ed alla esibizione della tessera di riconoscimento o all’istituzione del registro di cantiere, già previsti dal Decreto Bersani per i cantieri edili.
A fronte di ciò, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro. Tali lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (art. 6 comma 1).
Art. 10 – Credito d’imposta.
Introduzione del Credito d’imposta dal 01.01.2008 al 31.12.2009, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
È stato, inoltre pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre, il Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 – Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
In base al decreto, il datore di lavoro di attività pubbliche o private rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni deve istituire il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Copia del documento deve essere inviata in busta chiusa, siglata dal medico competente, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all’organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione. Le modalità per la compilazione sono riportare negli allegati del Regolamento.
Compito del medico competente è invece l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata, con tutte le informazioni previste.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a comunicare le variazioni dei dati dell’azienda o dell’unità produttiva, così come deve avvertire in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del dipendente di una amministrazione pubblica ad altri soggetti. Nell’eventuale assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti ad agenti cancerogeni il datore di lavoro deve chiedere all’Ispesl copia del Registro.
I registri e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 3 aprile 2008.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.