Si ricorda che le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette……) che hanno partorito dopo il 1° gennaio 2000, beneficiano del diritto a tre mesi (anche frazionati) di astensione facoltativa dal lavoro (con indennità del 30%) durante il primo anno di vita del figlio/a, in aggiunta a cinque mesi di astensione obbligatoria.
Il diritto è riconoscibile solo in caso di effettiva astensione dell’attività lavorativa autonoma (contrariamente a quanto richiesto nei 5 mesi di congedo maternità), astensione da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell’interessata, la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica.
Ai fini dell’esercizio del diritto all’astensione facoltativa, la lavoratrice dovrà presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione. Quindi potranno essere indennizzati solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda. Il periodo di fruizione del congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa.