Soddisfazione della Claai per i principi di semplificazione introdotti nel decreto con il quale, il 7 ottobre scorso, è entrato in vigore il “Nuovo regolamento di prevenzione incendi”. Tra le principali novità previste, segnaliamo innanzitutto l’introduzione di un nuovo elenco di attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (che sostituisce quello in vigore dal 1982) che dovranno adeguare la propria posizione entro e non oltre il prossimo 7 ottobre 2012.
È inoltre previsto che le attività d’impresa soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono diversificate in rapporto a 3 categorie (“A”, “B” e “C”).
CATEGORIA A – le attività di prima classe – categoria “A”, s’intendono attività di limitata complessità e che hanno una regola tecnica di riferimento, rispetto alle quali – una volta organizzate ai fini antincendio – basterà presentare una “Segnalazione certificata di inizio attività” (cosiddetta “SCIA”) corredata dalla dichiarazione di un tecnico, senza necessità di parere preventivo dei Vigili del fuoco. Quindi per le attività inserite nella classe A, non sarà più previsto il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF. In sostanza, prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenterà una Scia corredata dalla dichiarazione del tecnico che attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica prevista per quella determinata fattispecie e, ove previsto, al progetto approvato dal relativo comando provinciale. Inoltre, alla medesima Scia dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare che i prodotti, i dispositivi e gli impianti sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa in materia di sicurezza antincendio;
CATEGORIA B – le attività di seconda classe – categoria “B”, sono le stesse attività per tipologia già comprese nella categoria “A”, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento. Rilevante il fatto che per le attività di categoria A e B, i controlli avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali;
CATEGORIA C – le attività di terza classe – categoria “C, sono quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall’esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento. Per queste attività, il controllo sarà effettuato entro 60 giorni. Solo in caso di esito positivo sarà rilasciato il certificato di prevenzione incendi che non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce soltanto il risultato del controllo effettuato e non ha scadenza temporale.
I CPI (Certificazioni di Prevenzione Incendi) rilasciati in base al nuovo decreto potranno avere una validità di 5 o 10 anni secondo delle caratteristiche dell’attività e del grado di rischio di pericolosità delle stesse.
Per le attività con validità decennale del CPI già rilasciato, è infine previsto un regime transitorio di adeguamento e revisione del Certificato stesso, secondo le scadenze di seguito indicate:
● Entro il 7 ottobre 2017 per attività con vecchio CPI rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
● Entro il 7 ottobre 2019 per attività con vecchio CPI rilasciato tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
● Entro il 7 ottobre 2021 per attività con vecchio CPI rilasciato tra il 1° gennaio 2000 ed il 07 ottobre 2011.
Nell’attesa del completamento delle norme, le imprese interessate possono contattare gli Uffici della Claai – Napoli, Piazza Garibaldi n. 49 – Tel. 081/5544990 – al fine di ottenere maggiori chiarimenti in materia e reperire copia della documentazione.