La legge annuale per il mercato e la concorrenza, in ottemperanza ad una serie di obblighi di pubblicità e di trasparenza, prevede specifici obblighi di trasparenza a carico di imprese ed associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni dalle pubbliche amministrazioni.
Le associazioni e le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche amministrazioni, o comunque a carico delle risorse pubbliche, hanno l’obbligo di pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato entro il 30 giugno di ogni anno.
Per evitare un eccesso di informazioni poco rilevanti, la soglia minima per cui la pubblicazione è dovuta, è di 10.000 euro annui. Dunque l’obbligo di informazione non sussiste se l’importo delle sovvenzioni sia inferiore ai 10.000 euro annui, intesi in senso cumulativo.
Sanzioni in capo alle imprese
Le imprese che non osservano tale obbligo, andranno incontro a sanzioni fino all’eventuale restituzione delle somme ai soggetti eroganti.
Cosa cambia per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Lo stesso vale per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per cui valga l’obbligo di pubblicazione.
La CLAAI, in quanto associazione di categoria, offre assistenza a tutte le imprese che ne hanno bisogno. Per qualsiasi ulteriore informazione e supporto, è possibile rivolgersi agli uffici CLAAI a Piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990 mail claainapoli@claaicampania.it