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Con l’approvazione del decreto-legge “agosto”, il Governo ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali ed ha prolungato alcune delle misure a sostegno dei lavoratori, varate con i precedenti provvedimenti e tra queste sono state prorogate anche le prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA)
In primo luogo, è stato introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.
Inoltre, sono stati prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
FSBA, pertanto, ha azzerato il contatore delle presenze e lo ha fatto ripartire dal 13 luglio. Da questa data sarà possibile usufruire di 9 settimane di assegno ordinario per i proprio dipendenti senza alcun costo a carico del datore di lavoro, oltre le prime 9 settimane invece l’aliquota a carico dell’azienda, come previsto dal DL agosto, sarà valutata in base alla riduzione del fatturato delle aziende.
Relativamente alle domande per le seconde 9 settimane, secondo il nuovo manuale operativo, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda con la causale COVID CON FATTURATO, indicando una delle seguenti opzioni:
- L’impresa non ha avuto riduzione del fatturato;
- L’impresa ha avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019;
- L’impresa ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- L’impresa ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Secondo la circolare INPS n°115 del 30/09/2020, seguita come modello anche dai Fondi bilaterali alternativi, infatti, i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, o che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo. Per le altre aziende la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:
a) al 9%, per le imprese che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
Le nuove domande di assegno ordinario devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione, o di riduzione dell’attività, ed è possibile variare la data di inizio sospensione in fase di inserimento della domanda.
Le domande COVID-19 già presentate invece sono automaticamente prorogate dal sistema al 31 dicembre 2020.
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato finanzia tutti i dipendenti delle aziende artigiane che hanno dovuto sospendere la propria attività ed è l’unico soggetto titolato a erogare gli ammortizzatori sociali ad i dipendenti delle imprese artigiane.
CHI PUÒ ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI FSBA
Il Fondo, vista l’eccezionalità del momento, consente l’accesso al finanziamento anche alle aziende che non siano in regola con i versamenti al Fondo Bilaterale (36 mesi di regolarità contributiva).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 41 del DL 23 dell’8 aprile 2020, è possibile l’accesso al Fondo per le prime 18 settimane di Assegno COVID-19 per tutti i dipendenti che siano stati assunti entro il 25 marzo.
Per le aziende che non abbiano presentato domande nel periodo 23/02/2020 – 12/07/2020, invece, è possibile presentare domanda di Assegno per tutti i lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
COME FARE PER CHIEDERE L’ASSEGNO ORDINARIO FSBA
La CLAAI, come sempre, è a disposizione per aiutare le imprese ed i consulenti a gestire la momentanea sospensione lavorativa di tutti o di alcuni dipendenti.
Per maggiori informazioni o per la sottoscrizione del verbale sindacale (obbligatorio per tutte le aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti), potete chiamarci al numero 0815544990 o scriverci all’indirizzo e-mail claainapoli@claaicampania.it.
Scarica le nuove procedure di FSBA per la presentazione delle domande “Covid-19” (aggiornate al 3 novembre) –> ecco le principali novità delle nuove procedure di gestione:
- Il 27/10/2020 è stata attivata la possibilità di variare la rendicontazione delle assenze (per maggiori informazioni è possibile vedere a pagina 9);
- L’ultimo aggiornamento prevede che “le aziende che abbiano erroneamente presentato domande di cig in deroga alle regioni, che ad oggi sono state rigettate, possono presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio – 12 luglio 2020, entro il 15 novembre 2020, accettando l’autodichiarazione proposta dal sistema e caricando il documento attestante il rifiuto della domanda da parte della regione/inps.”.
Scarica il MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020 (aggiornato al 30 ottobre).
EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Nei periodi di sospensione/riduzione indicati nel verbale sindacale il lavoratore conserva il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione.
Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta, indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientri temporanei).
Di seguito riportiamo alcune casistiche specifiche:
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE:
Durante il periodo di percezione dell’assegno COVID-19, l’assegno al nucleo familiare verrà regolarmente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro.
MALATTIA DEL LAVORATORE IN SOSPENSIONE:
Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in sospensione dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.
MATURAZIONE DEI RATEI DI 13 E 14 MENSILITÀ FERIE, ROL E PERMESSI NEI CASI DI SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON INTERVENTO DI FSBA:
La riduzione dell’orario di lavoro non fa venir meno la maturazione dei ratei.
In presenza di sospensione dell’orario di lavoro, maturano i ratei se, nel mese, le giornate lavorate raggiungono comunque il numero previsto dal CCNL applicato per la maturazione degli stessi (es. numero pari o superiore a 15 giorni).
MATURAZIONE DEL TFR:
Nel periodo di erogazione delle prestazioni di FSBA, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell’attività lavorativa, il lavoratore conserva il diritto alla maturazione, in misura piena, del trattamento di fine rapporto analogamente a quanto previsto per le integrazioni salariali.
Il TFR accumulato durante il periodo di sospensione o riduzione viene calcolato come da contratto ed è in capo all’azienda.
TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI:
Le prestazioni erogate da FSBA sono escluse dalla base imponibile previdenziale. Le prestazioni erogate da FSBA sono soggette a prelievo fiscale in quanto i proventi conseguiti dal lavoratore in sostituzione dei redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
IMPRESE “MULTI LOCALIZZATE”:
Gli adempimenti a carico del datore di lavoro continuano ad essere effettuati con riferimento alla sede principale dell’impresa. Si effettua un unico versamento contributivo riferito alla provincia di iscrizione dell’azienda. Anche l’esposizione in Uniemens è unitaria e riferita alla medesima matricola e provincia.
I GIORNI DI PERMESSO DELLA LEGGE 104/92
I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è sospeso per la richiesta di prestazione al Fondo non può fruire di tali permessi.
FESTIVITÀ
FSBA prevede l’erogazione di prestazioni per le ore non lavorate, pertanto le altre condizioni previste dai contratti di lavoro a favore dei dipendenti rimangono a carico dell’impresa.