Il Consiglio Regionale della Campania, su richiesta unitaria della CLAAI e delle altre Associazioni dell’Artigianato e del Commercio, ha approvato un provvedimento legislativo che modifica e proroga i termini di entrata in vigore della L. R. 1 febbraio 2005 n. 2 e successive modificazioni concernente “Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane”.
La modifica della legge, prorogando l’entrata in vigore (avrà effetto dal 6 febbraio 2006) e specificando meglio le modalità di confezionamento, risponde positivamente ad alcune delle esigenze manifestate dai panifici, soprattutto, artigiani e piccole imprese.
I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esentati dall’obbligo della confezione.
Pubblichiamo il testo della legge integrato dalle modifiche.
“Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane”
Articolo 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane sul territorio della regione Campania.
Articolo 2
Confezionamento e commercializzazione
1. I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.
2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.
3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall’obbligo della confezione.
4. Sul territorio della regione Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.
5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 3
Costi
1. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell’attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato
Articolo 4
Sanzioni
1. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.
2. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all’irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, e della legge regionale 1 gennaio 1983, n.13. Entro l’esercizio successivo a quello di riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dall’applicazione delle sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate.
Articolo 5
Decorrenza
1. La presente legge ha effetto decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.