Con l’art. 15 del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre scorso, il governo inasprisce le misure per prevenire le morti e gli infortuni dei lavoratori, in un anno caratterizzato dalla piaga delle morti bianche, con nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prima importante novità sta nella nuova percentuale di lavoratori irregolari che fa scattare la sospensione dell’attività lavorativa: non più il 20% ma il 10%. La percentuale sarà calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento del controllo ispettivo. Il provvedimento di sospensione non viene applicato se il lavoratore risulta l’unico occupato dall’impresa e ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori per i quali non è richiesta comunicazione, come i coadiuvanti familiari oppure i soci.
Ulteriore novità è l’individuazione dell’accesso ispettivo quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento di sospensione.
Inoltre la sospensione verrà adottata anche tutte le volte che vengano accertate le seguenti violazioni in materia di salute e sicurezza quali:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi,
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione,
- Mancata formazione ed addestramento,
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile,
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS),
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto,
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Non è più necessario che tali violazioni siano reiterate, basta l’accertamento di una di queste violazioni anche una sola volta per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Il nuovo art. 14 prevede, inoltre, la sospensione del solo lavoratore interessato dalle violazioni qualora il datore di lavoro abbia:
- omesso la formazione o l’addestramento
- omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo e contributivo dovuto.
La revoca del provvedimento di sospensione avverrà al momento della regolarizzazione dei lavoratori nonché degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto ripristinare le regolari condizioni di lavoro, ma anche pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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