Il 14 febbraio scorso, dopo un lungo e serrato confronto con i sindacati dei lavoratori, la CLAAI ha sottoscritto, unitamente alle altre organizzazioni artigiane, il nuovo accordo interconfederale che sancisce la riforma degli assetti contrattuali nell’artigianato. L’intesa conferma il livello nazionale della contrattazione specializzandone i compiti e valorizza la contrattazione territoriale su base regionale, affidando a quest’ultimo livello regionale il compito di distribuire la produttività e di contribuire alla tutela del potere di acquisto delle retribuzioni.
Con il patto attuativo in parola vengono trasferite alla contrattazione territoriale tutte le materie negoziali eccetto i diritti sindacali, i principi generali del rapporto di lavoro, il salario nazionale, l’inquadramento professionale, l’orario di lavoro e altre materie espressamente rinviate dalla legislazione.
L’accordo ha comunque carattere “sperimentale”; entro il settembre del 2008 è prevista una verifica riferita alla sua effettiva applicazione nelle diverse regioni.
Ecco una sintesi del testo dell’accordo:
1) PRINCIPI GENERALI – Si sancisce un modello contrattuale articolato su due livelli di contrattazione. Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell’ambito dei due livelli contrattuali.
2) FINALITA’ E CONTENUTI DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE – Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.
La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alla realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.
3) LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA (CCNL) – Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
4) LIVELLO REGIONALE DI CATEGORIA (CCRL) – La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria. Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di distribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale.
5) PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI – Vengono definiti tempi e procedure per il migliore svolgimento dei rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati. Ciò nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale.
6) REGIME TRANSITORIO – I CCNL definiti sulla base dell’accordo sottoscritto copriranno il periodo 01/01/2005 – 31/12/2008.
Per quanto concerne la copertura salariale per il 2005 le parti hanno indicato nel 2% l’inflazione concordata quale parametro di riferimento per la definizione dei nuovi minimi contrattuali.
Entro il 31 dicembre 2006 verranno avviate le trattative in sede regionale per definire i contratti in tale ambito.
7) RAZIONALIZZAZIONE CCNL – INQUADRAMENTO – Le parti hanno concordato di costituire, entro marzo 2006, due commissioni per l’avvio della razionalizzazione dei CCNL e per la revisione del sistema classificatorio.
8) BILATERALITA’ – Viene considerato necessario un rilancio della esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo. Nella prospettiva di sostegno alla bilateralità, particolare importanza riveste la ridefinizione delle funzioni e dei compiti del Fondo nazionale di sostegno al reddito alimentato mediante contributi versati dalle imprese per ciascun dipendente.
All’Ente Bilaterale Nazionale viene attribuito il compito di coordinare eventuali interventi di solidarietà a fronte di eventi eccezionali o calamità naturali.