di GIANLUCA STANZIONE
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è più volte intervenuta in soccorso dell’utente telefonico che si ritenga ingiustificatamente “tartassato” da bollette esorbitanti. Fermo restando che il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di adesione di natura privata, integrato da norme speciali e regolamentari, tale particolare disciplina non impedisce di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, sia con prova testimoniale che documentale che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura. Motivatamente contestate le pretese creditorie attinenti all’utenza telefonica, il servizio non può essere disattivato se all’abbonato non siano forniti i necessari chiarimenti. L’utente ha, quindi, un diritto di contestazione e controllo sulla fatturazione dei consumi ed il gestore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore stesso e quello trascritto nelle fatture. Il diritto dei consumatori alla trasparenza dei rapporti contrattuali nonché alla erogazione dei servizi secondo standard di qualità ed efficienza sembra giustificare un naturale ridimensionamento dei tradizionali privilegi attinenti ai gestori del servizio telefonico.
dal Notiziario CLAAI -Marzo 2003