Spesso ritenuta solo come uno dei tanti adempimenti burocratici la formazione è alla base della prevenzione e della sicurezza sul lavoro
di DOMENICO BERRITTO*
Con il D.Lgs. 626/94 una serie di “nuovi soggetti” sono stati coinvolti nelle azioni dirette alla tutela, alla prevenzione dei rischi, ed alla salute dei lavoratori. Si è passati, quindi, ad una legislazione non più solo tecnologica ma partecipativa ed attiva nella gestione della sicurezza sul lavoro.
Anche statisticamente è ormai consolidato il dato che indica il 10/15% degli infortuni dovuti a cause tecniche e strutturali, mentre circa l’85/90% trova la causa principale nel comportamento a rischio delle persone. L’azienda che abbia attuato la valutazione dei rischi sul lavoro, predispone una serie di misure ed azioni nella direzione dei propri dipendenti considerati come soggetti attivi che devono prendere coscienza del proprio ruolo con relativi obblighi e diritti.
La sicurezza soggettiva pone l’uomo al centro ed al governo delle tecnologie e delle strutture. Informazione e formazione sono, pertanto, alla base della nuova impostazione legislativa della prevenzione.
Con il termine informazione ci si riferisce ad interventi effettuati nei confronti di terzi allo scopo di renderli edotti di talune situazioni. L’informazione non è necessariamente collegata alla presenza fisica dell’informatore, potendo anche essere effettuata con sussidi audiovisivi, opuscoli, altro materiale a condizione che sia comunque corretta, esaustiva ed efficace.
Differente è il significato della formazione, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed anche del discente. La formazione deve sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di apprendere il superamento del rischio, attraverso interventi globali, interdisciplinari, partecipativi condotti anche tenendo conto del contesto culturale in cui si opera.
La formazione deve essere, poi, ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi.
Sarebbe, pertanto, riduttivo e semplicistico considerare la formazione come qualcosa di marginale e trascurabile, essa è prima di tutto la base ed il mezzo per una efficiente organizzazione aziendale dal punto di vista prevenzionale. Non a caso il D.Lgs. 626/94 e tutti i successivi decreti collegati prevedono una infinità di norme ed articoli relativi alla formazione: dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, agli addetti del servizio stesso, agli addetti al Primo soccorso, alla Prevenzione incendi, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla formazione prevista relativamente ai rischi specifici (ponteggi, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti chimici, cancerogeni, biologici, trasporto merci pericolose, ecc.).
Purtroppo, però, difficilmente si scorge una linea unificante nel ragionamento legislativo, si assiste piuttosto a decisioni assunte caso per caso non inquadrate nel complesso dell’intero sistema prevenzione. Un caso esemplificativo delle norme e delle contraddizioni presenti nella legislazione è quello relativo all’aggiornamento della formazione, per il Primo soccorso è previsto un aggiornamento obbligatorio triennale, per i RSPP esterni l’aggiornamento è quinquennale, per gli addetti ai ponteggi è quadriennale, per gli addetti antincendio non è previsto nessun aggiornamento.
Questi provvedimenti mostrano non una univoca volontà del Legislatore, bensì tanti successivi interventi parziali, settoriali, basati sull’onda emozionale del momento ma per nulla collocati nel giusto contesto sociale da cui derivano le direttive europee volte a ridurre il triste bollettino di morti e feriti sul lavoro.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.