L’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro, da applicare ai dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore autotrasporto merci, spedizioni, servizi logistici, sottoscritto dalla CLAAI, è scaduto il 31 dicembre 1998.
Il successivo contratto sottoscritto dalle rappresentanze industriali del settore e da una sola delle rappresentanze artigiane unificava i rispettivi patti contrattuali senza il consenso della CLAAI e di altre Organizzazioni datoriali nazionali dell’artigianato.
Anche quest’ultimo contratto nazionale è scaduto il 31 dicembre 2003.
Da diversi mesi sono in corso le trattative con la Federazione di categoria dei Lavoratori, per il recupero di soluzioni che tengono conto delle specificità del settore artigiano.
La CLAAI è impegnata attivamente partecipando al confronto suddetto con lo spirito di vedere superati i punti controversi per i quali non aveva recepito il patto contrattuale suddetto.
Ciò, con particolare riferimento alla organizzazione dell’orario di lavoro per il personale che effettua operazioni mobili dell’autotrasporto e per la intera parte economico – normativa del contratto stesso. Visto il protrarsi dei tempi per la stipula del nuovo C.C.N.L. unificato, nel corso delle relative trattative è stato convenuta tra luglio e settembre 2005, l’erogazione in una unica soluzione, ai lavoratori in forza alla data del 23 giugno 2005, della somma ”UNA-TANTUM” di euro 250,00 lorde procapite a parziale copertura del periodo di vacanza contrattuale.
Tale somma dovrà essere riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione dell’orario contrattuale e per i contratti a tempo determinato in base alla durata del contratto di assunzione (per i lavoratori in prova detto importo verrà erogato subordinatamente al positivo superamento del periodo di prova).
L’una tantum non concorrerà a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il T.F.R.
Dall’importo stesso non si detrarrà l’I.V.C. (Indennità di Vacanza Contrattuale) a tutt’oggi erogata dalle aziende interessate in base ai consigli espressi dalla CLAAI, in virtù della posizione assunta a seguito del mancato recepimento del C.C.N.L. sottoscritto dalle rappresentanze industriali del settore e scaduto, come sopra indicato, il 31 dicembre 2003.
L’I.V.C. comunque, continuerà ad essere erogata nei valori in essere.
La CLAAI, nel riservarsi di tenere informata la categoria circa il proseguo della trattativa per la stipula del nuovo contratto nazionale, invita gli operatori del settore a contattare l’Ufficio Sindacale per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.